Art. 2.
                     Presupposti della qualifica

  Sono  considerati  profughi,  ai  sensi  del  n.  1) del precedente
articolo,  i  cittadini italiani gia' residenti prima del 10 febbraio
1947  nei  territori  della  Libia,  dell'Eritrea,  della  Somalia  e
dell'Etiopia che:
   a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
    b) trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilita' di fare
ritorno  alla  propria  residenza  per  motivi inerenti allo stato di
guerra  od  in  conseguenza  di  situazioni causate dalla guerra o di
avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
    c)  siano  rimpatriati  successivamente allo stato di guerra o in
conseguenza   di   situazioni  determinatesi  in  quei  territori  in
dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
  Sono  considerati  profughi,  ai  sensi  del  n.  2)  dell'articolo
precedente,  i  cittadini  italiani,  residenti prima del 10 febbraio
1947  nei  territori  ivi indicati dai quali siano stati costretti ad
allontanarsi  o  nei  quali  non  abbiano  potuto  fare  ritorno,  in
conseguenza  di  avvenimenti  di  carattere  bellico o politico. Sono
considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si
siano  trasferiti  o  trattenuti in territori sui quali la sovranita'
dello  Stato  italiano  sia  stata ripristinata prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
  Sono  considerati  profughi,  ai  sensi  del  n.  3)  dell'articolo
precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in
dipendenza  della  guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro
residenza  per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere
bellico o politico.
  Sono  considerati  profughi,  ai  sensi  del  n.  4)  dell'articolo
precedente,  i  cittadini  italiani  che  siano rimpatriati dai Paesi
esteri,  o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di
situazioni  di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute
con  formale  provvedimento dichiarativo dello stato di necessita' al
rimpatrio.
  I   connazionali,   forniti  di  apposita  attestazione  rilasciata
dall'autorita'  consolare  italiana,  debbono risultare residenti nei
Paesi di provenienza in data anteriore a quella dell'insorgenza dello
stato di necessita' al rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento
dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.
  I  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarativi
dello  stato  di  necessita' e le precedenti norme di legge che hanno
esteso  i  benefici  per i profughi di guerra alle altre categorie di
connazionali rimpatriati - emanati anteriormente alla data di entrata
in  vigore  della presente legge - cessano di avere efficacia dopo un
anno dalla predetta data, salvo provvedimenti di proroga.
  Dopo  l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa
previsti,  l'esistenza  dello  stato  di necessita' al rimpatrio, nel
quale  verranno  a  trovarsi in qualsiasi Paese estero i connazionali
ivi  anagraficamente  residenti,  sara'  dichiarata  con  decreto del
Ministro  degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno
e  del  tesoro,  sulla  base delle segnalazioni pervenute al riguardo
dalle autorita' diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.
  Tale  decreto  cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di
insorgenza  dello  stato  di  necessita'  al  rimpatrio, indicata dal
decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.