Art. 2. Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'articolo 1, o svolge attivita' di proselitismo a favore della stessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Chiunque partecipa ad un'associazione segreta e' punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare e' del tribunale.