Art. 2.

  L'articolo  2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e' sostituito dal
seguente:
  "Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia
di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le
modalita' ivi stabilite:
    a)  alla  realizzazione,  alla  manutenzione ed alla gestione dei
rifugi  alpini  e  dei  bivacchi  d'alta quota di proprieta' del Club
alpino  italiano  e  delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i
mezzi;
    b)  al  tracciamento,  alla  realizzazione e alla manutenzione di
sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
    c)   alla   diffusione  della  frequentazione  della  montagna  e
all'organizzazione  di  iniziative  alpinistiche,  escursionistiche e
speleologiche;
    d)  all'organizzazione  ed alla gestione di corsi d'addestramento
per  le  attivita'  alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche,
speleologiche, naturalistiche;
    e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle
attivita' di cui alla lettera d);
    f)  all'organizzazione  ed  alla gestione, tramite l'Associazione
guide  alpine  italiane,  di  corsi di preparazione professionale, ai
sensi  dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida
alpina,  aspirante  guida o portatore, guida speleologica, nonche' di
corsi  di  formazione  professionale  per  esperti  e  rilevatori del
servizio valanghe;
    g)  all'organizzazione  di  idonee  iniziative  tecniche  per  la
vigilanza  e  la  prevenzione  degli  infortuni  nell'esercizio delle
attivita'  alpinistiche,  escursionistiche  e  speleologiche,  per il
soccorso  degli  infortunati  o dei pericolanti e per il recupero dei
caduti;
    h)  alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la
conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
    i)  alla  promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed
alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          Nota all'art. 2:
            Il  testo dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217
          (Legge   quadro   per   il  turismo  e  interventi  per  il
          potenziamento  e la qualificazione dell'offerta turistica),
          e' il seguente:
            "Art.   11.   (Attivita'  professionali).  -  Le  regioni
          accertano  i requisiti per l'esercizio delle professioni di
          guida   turistica,   interprete  turistico,  accompagnatore
          turistico   o   corriere,  organizzatore  professionale  di
          congressi,   istruttore  nautico,  maestro  di  sci,  guida
          alpina,  aspirante  guida  alpina o portatore alpino, guida
          speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione
          attinente al turismo.
            E'  guida  turistica  chi,  per  professione,  accompagna
          persone  singole o gruppi di persone nelle visite, ad opere
          d'arte,   a   musei,  a  gallerie,  a  scavi  archeologici,
          illustrando    le    attrattive    storiche,    artistiche,
          monumentali, paesaggistiche e naturali.
            E'  interprete  turistico chi, per professione, presta la
          propria  opera  di  traduzione  nell'assistenza  a  turisti
          stranieri.
            E'   accompagnatore   turistico   o   corriere  chi,  per
          professione, accompagna persone singole o gruppi di persone
          nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero;
          fornisce  elementi  significativi  e  notizie  di interesse
          turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di
          competenza  delle  guide,  quale  individuato  dal presente
          articolo.
            E'  organizzatore congressuale chi per professione svolge
          la   propria  opera  nella  organizzazione  di  iniziative,
          simposi o manifestazioni congressuali.
            E'  istruttore  nautico  chi,  per professione, insegna a
          persone  singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o
          di attivita' nautiche.
            E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone
          singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
            E'  guida alpina chi, per professione, accompagna singole
          persone  o  gruppi  di  persone  in  scalate o gite in alta
          montagna.
            E'  aspirante  guida  alpina  o portatore alpino chi, per
          professione, accompagna singole persone o gruppi di persone
          in  ascensioni di difficolta' non superiore al terzo grado;
          in  ascensioni  superiori puo' fungere da capo cordata solo
          se assieme a guida alpina.
            E'  guida  speleologica  chi, per professione, accompagna
          persone  singole  o gruppi di persone nella esplorazione di
          grotte e cavita' naturali.
            E' animatore turistico chi, per professione, organizza il
          tempo libero di gruppi di turisti con attivita' ricreative,
          sportive, culturali.
            In  particolare,  le  regioni  dovranno  accertare per le
          guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o piu'
          lingue  straniere,  una conoscenza approfondita delle opere
          d'arte,   dei   monumenti,  dei  beni  archeologici,  delle
          bellezze  naturali,  o  comunque  delle  risorse ambientali
          della   localita'   in  cui  dovra'  essere  esercitata  la
          professione;  per i corrieri adeguate conoscenze in materia
          di  geografia  turistica,  nonche'  dei  regolamenti per le
          comunicazioni   ed   i   trasporti   e  sull'organizzazione
          turistica;   per   i   maestri   di  sci,  guide  alpine  e
          speleologiche,  istruttori  di  alpinismo  e di sci alpino,
          adeguate  capacita' professionali in sede tecnico-operativa
          accertate  alla stregua dei criteri didattici elaborati per
          i  vari  gradi  di  professionalita' dai competenti enti ed
          associazioni  nazionali; per gli organizzatori congressuali
          la  conoscenza  di  due  lingue  straniere ed un comprovato
          tirocinio   nelle   attivita'   congressuali   a  carattere
          nazionale ed internazionale.
            Per  l'esercizio  delle  suddette professioni i cittadini
          appartenenti  ai  Paesi  membri della CEE sono equiparati a
          quelli italiani, a condizioni di reciprocita'.
            Spetta  altresi'  alle  leggi  regionali  di disciplinare
          l'attivita'  non  professionale  di  coloro che svolgono le
          attivita'  di  cui ai commi precedenti a favore dei soci ed
          assistiti  degli enti ed organismi di carattere associativo
          di  cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo
          e del tempo libero".