Art. 2. Il presente decreto ha effetto dal 1 marzo 1987. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, qualora la destinazione dei beni forniti non risulti dal relativo contratto, la dichiarazione concernente la dichiarazione estera dei beni stessi deve essere consegnata o spedita al fornitore ovvero presentata in dogana entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 10 marzo 1988 Il Ministro: GAVA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI