Art. 2.

  1. Per  i  rifiuti  di  cui  all'art.  1 ai quali e' attribuito nel
Catalogo  europeo  dei  rifiuti  (CER)  il  codice 080317* (toner per
stampa  esauriti  contenenti  sostanze pericolose, fermi restando gli
obblighi  previsti  dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia
effettuato  da  imprese  che  esercitano attivita' di trasporto conto
terzi,  quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il
trasporto   dei   rifiuti   non  costituisce  l'attivita'  principale
dell'impresa  e  non ecceda la quantita' giornaliera di 30kg, ai fini
dell'iscrizione   all'Albo   nazionale   dei  gestori  ambientali  si
applicano  le  modalita'  semplificate  di iscrizione di cui all'art.
212,  comma  8,  del  decreto  legislativo  3 aprile  2006, n. 152 in
armonia  con  quanto  deliberato  dal  Comitato  nazionale  dell'Albo
nazionale  delle  imprese  che  effettuano la gestione dei rifiuti in
data 3 marzo 2008.