Art. 2. 
                     (Versamento dei contributi) 
   1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale e'  tenuto  al
pagamento dei contributi di cui all'areticolo  1  per  se'  e  per  i
coadiutori, salvo diritto di risalva. 
   2. I contributi previdenziali  calcolati  ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4  giugno  1973,  n.  311,
sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il
giorno 20 del  mese  successivo  al  trimestre  solare  al  quale  si
riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di  cui  al
predetto comma 3 sono versati in due rate  di  uguale  importo,  alle
scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno. 
   3.  Il  contributo  di  risanamento  dovuto  dagli  iscritti  alle
gestioni  di  cui  all'articolo  1,  ai   sensi   del   primo   comma
dell'articolo 21 della legge 3 giugno  1975,  n.  160,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette
sin dalla sua istituzione. 
 
          Note all'art. 2:
             - La legge n. 311/1973 reca: "Estensione del servizio di
          riscossione dei contributi  associativi  tramite  gli  enti
          previdenziali".
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 21 della legge n.
          160/1975  (norme  per  il  miglioramento  dei   trattamenti
          pensionistici   e   per   il  collegamento  della  dinamica
          salariale) e' il seguente:
             "Art.  21  (Finanziamento  delle gestioni speciali degli
          artigiani  e  dei  commercianti).  -  Il   contributo   per
          l'adeguamento  delle  pensioni  dovuto  dagli  artigiani ai
          sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463,  e
          dagli    esercenti    attivita'    commerciali   ai   sensi
          dell'articolo 10 della legge 22 luglio  1966,  n.  613,  e'
          stabilito, con decorrenza dal 1  gennaio 1975, nella misura
          di lire 6.000 di cui lire 1.000  destinate  al  risanamento
          delle rispettive gestioni speciali".