Art. 2. (Versamento dei contributi) 1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale e' tenuto al pagamento dei contributi di cui all'areticolo 1 per se' e per i coadiutori, salvo diritto di risalva. 2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno. 3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.
Note all'art. 2: - La legge n. 311/1973 reca: "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali". - Il testo del primo comma dell'art. 21 della legge n. 160/1975 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento della dinamica salariale) e' il seguente: "Art. 21 (Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti). - Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di lire 6.000 di cui lire 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali".