(Regolamento di polizia mortuaria- art. 2)
                               Art. 2. 
  1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma
5 dell'art. 1 si  devono  osservare,  a  seconda  che  si  tratti  di
autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia  giudiziaria,
le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.