Art. 2. 
                      Modalita' di concessione 
 
  1. La domanda per ottenere l'indennita'  mensile  di  frequenza  e'
presentata dal legale  rappresentante  del  minore  alla  commissione
medica periferica per le pensioni di guerra e di  invalidita'  civile
di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  30  maggio  1988,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  1988,  n.  291,
competente per territorio, secondo le modalita' previste dal  decreto
del Ministro del tesoro 20 luglio  1989,  n.  292,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del  19  agosto  1989,  allegando  altresi'
apposita  documentazione  che  attesti  l'iscrizione  o   l'eventuale
frequenza del minore a trattamenti  terapeutici  o  riabilitativi,  a
corsi  scolastici  o  a  centri  di  formazione  o  di  addestramento
professionale. 
  2. L'indennita' mensile  di  frequenza  e'  concessa  dal  comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione
di ulteriore idonea  certificazione  di  frequenza  che  contenga  la
precisa  indicazione  della  durata  del  trattamento  terapeutico  o
riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione  o  di
addestramento professionale. 
  3. La concessione dell'indennita' mensile di frequenza e'  limitata
alla reale durata del trattamento o del corso  e  decorre  dal  primo
giorno del  mese  successivo  a  quello  di  effettivo  inizio  della
frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il  mese
successivo a quello di cessazione della frequenza. 
  4. L'indennita' mensile di frequenza puo', in ogni momento,  essere
revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo  alla  data
del relativo provvedimento,  qualora  da  accertamenti  esperiti  non
risulti soddisfatto il requisito della frequenza. 
 
          Note all'art. 2: 
             - Il testo dell'art. 3  del  D.L.  n.  173/1988  (Misure
          urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988)  e'
          il seguente: 
             "Art. 3 (Norme per il riconoscimento  della  invalidita'
          civile). 1. Le domande per ottenere la pensione,  l'assegno
          o l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381,  e
          successive  modificazioni,  27  maggio  1970,  n.  382,   e
          successive  modificazioni,  30  marzo  1971,  n.   118,   e
          successive modificazioni, e 11  febbraio  1980,  n.  18,  e
          successive modificazioni,  devono  essere  presentate  alle
          commissioni  mediche  per  le  pensioni  di  guerra  -  che
          assumono la denominazione "commissioni mediche  periferiche
          per le pensioni di guerra e di invalidita' civile" - di cui
          all'articolo  105  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni. La certificazione medica  da  allegare  alla
          domanda presentata ai sensi della legge 11  febbraio  1980,
          n. 18, e  successive  modificazioni,  dovra'  contenere  la
          dicitura:  "Persona  impossibilitata  a  deambulare   senza
          l'aiuto permanente di un  accompagnatore"  oppure  "Persona
          che necessita di assistenza continua non essendo  in  grado
          di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni
          esaminano le domande secondo le disposizioni  recate  dalle
          leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle  relative
          alle  piu'  gravi  forme  di   invalidita'   e,   per   gli
          accertamenti sanitari occorrenti, possono  avvalersi  delle
          strutture del Servizio  sanitario  nazionale  o  di  quelle
          della  Sanita'   militare.   Le   commissioni,   effettuata
          l'istruttoria  di  competenza,  trasmettono   il   relativo
          verbale di visita all'interessato ed il  relativo  verbale,
          con gli allegati,  alla  competente  prefettura,  la  quale
          provvede  alla  definizione  della   pratica   secondo   le
          disposizioni di legge vigenti. 
             2. Contro i provvedimenti di definizione  delle  domande
          previsti dal comma 1  e'  ammesso,  entro  sessanta  giorni
          dalla notifica,  ricorso  in  carta  semplice  al  Ministro
          dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del  tesoro
          e su parere della commissione medica superiore  che  assume
          la  denominazione  "commissione  medica  superiore   e   di
          invalidita' civile" - di cui all'articolo 106  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
          successive  modificazioni.   Per   gli   accertamenti   che
          risultino necessari,  la  commissione  medica  predetta  si
          avvale delle strutture periferiche del  Servizio  sanitario
          nazionale o di quelle della Sanita'  militare.  Avverso  la
          decisione del ricorso e' ammessa la tutela  giurisdizionale
          dinanzi al giudice ordinario. 
             3. La commissione  medica  superiore  e  di  invalidita'
          civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni
          di guerra e di invalidita' civile, sono di volta  in  volta
          integrate con un  sanitario  in  rappresentanza,  ciascuno,
          dell'Unione italiana ciechi,  dell'Ente  nazionale  per  la
          protezione e l'assistenza ai  sordomuti,  dell'Associazione
          nazionale   dei   mutilati    ed    invalidi    civili    e
          dell'Associazione  nazionale  famiglie  dei  fanciulli   ed
          adulti subnormali, ogni qualvolta  devono  pronunciarsi  su
          invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 
             4.  In  sede  di  accertamento  sanitario,  la   persona
          interessata puo' farsi assistere dal medico di fiducia. 
             5.  Il   numero   complessivo   massimo   di   sanitari,
          attualmente  stabilito  in  duecentoventi  unita'  per   le
          commissioni  mediche  per  le  pensioni  di  guerra  e   in
          centodieci  unita'  per  la  commissione  medica  superiore
          dall'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  30  dicembre  1981,  n.  834,   e'   aumentato,
          rispettivamente,  fino  a  cinquecento  unita'  e  fino   a
          duecento unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire
          2.800 milioni annui, da iscrivere  ai  competenti  capitoli
          dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro.  Per
          soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto  sono
          istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta
          a   quelle   esistenti,   ulteriori   commissioni   mediche
          periferiche in modo da garantire almeno una commissione per
          ciascuna provincia. Entro i limiti numerici  sopraindicati,
          possono essere  chiamati  a  far  parte  delle  commissioni
          mediche periferiche e della  comissione  medica  superiore,
          oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o  medici
          delle altre  categorie  previste,  anche  medici  civili  e
          specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue
          secondo  le  modalita'  stabilite  dall'articolo  109   del
          decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,
          n. 915, e successive modificazioni. Al  predetto  onere  si
          provvede  con  una  corrispondente  quota  delle   economie
          realizzate  per  effetto  dell'applicazione  del   presente
          articolo. 
             6. Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano  a
          decorrere   dal   quindicesimo   giorno   dalla   data   di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
          Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale  data
          gli  organi  esistenti  continuano  ad  operare  dando   la
          precedenza, nell'esame delle  domande,  a  quelle  relative
          alle piu' gravi forme di invalidita'. Le  domande  giacenti
          presso le unita' sanitarie  locali  e  le  prefetture,  non
          ancora definite alla data predetta, sono trasmesse  a  cura
          dell'amministrazione  suddetta  alle  commissioni   mediche
          territorialmente   competenti.   Le   commissioni   mediche
          periferiche per le pensioni  di  guerra  e  di  invalidita'
          civile si  considerano  validamente  costituite  e  possono
          operare anche in assenza dei membri integratori ove  questi
          non  siano  stati  designati   dai   competenti   enti   ed
          associazioni entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
             7. Per garantire il supporto  amministrativo  necessario
          alle commissioni di cui al  comma  5,  il  personale  delle
          unita' sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione  del  presente  decreto,  svolge
          tale attivita' nelle commissioni  di  prima  istanza,  puo'
          essere comandato presso le  commissioni  istituite  con  il
          presente articolo, con le medesime  qualifiche  e  funzioni
          ricoperte nelle unita' sanitarie locali di appartenenza. 
             8.  Restano  in  vigore  le  disposizioni  delle   leggi
          richiamate al comma 1, non sostituite  o  modificate  dalle
          disposizioni del presente decreto,  come  modificato  dalla
          legge di conversione. 
             9. Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  sentiti  i
          Ministri dell'interno e  della  sanita',  sono  emanate  le
          norme di coordinamento per l'esecuzione delle  disposizioni
          contenute nel presente articolo. 
             10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i
          criteri e le modalita' per  verificare  la  permanenza  nel
          beneficiario del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per
          usufruire della pensione, assegno  od  indennita'  previsti
          dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne  la  revoca
          in caso di insussistenza  di  tali  requisiti  con  decreto
          dello  stesso  Ministro,  senza  ripetizione  delle   somme
          precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro
          da' comunicazione alla Corte dei  conti  per  le  eventuali
          azioni di responsabilita'". 
             - Il D.M. 20 luglio 1989, reca: "Regolamento recante  le
          norme di coordinamento per l'esecuzione delle  disposizioni
          contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988,  n.  291,
          relativa alla conversione in legge del D.L. 30 maggio 1988,
          n. 173,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  finanza
          pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per  la
          revisione delle  categorie  delle  minorazioni  e  malattie
          invalidanti e dei relativi benefici".