ART. 2. Classificazione delle aree naturali protette 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o piu' ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o piu' formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati. 4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 puo' operare ulteriori classificazioni per le finalita' della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. 6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453. 7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse. 8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni. 9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.
Note all'art. 2: - La legge n. 127/1985 reca: "Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982". - La legge n. 979/1982 reca: "Disposizioni per la difesa del mare". - Il D.P.R. n. 448/1976 reca: "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 453/1981 (Rinnovo della delega prevista dall'art. 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e' il seguente: "Art. 3. - Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni".