Art. 2. 1. La tariffa si applica agli atti e provvedimenti rilasciati, rinnovati o sottoposti a visto o vidimazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' a quelli per i quali il termine di pagamento delle tasse annuali scade a partire dalla predetta data. La tariffa si applica altresi' agli atti e provvedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' stato provveduto al pagamento dell'integrazione prevista dal comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il pagamento dell'integrazione, per il quale resta fermo il termine del 31 ottobre 1992 stabilito dal comma 3, del predetto art. 10, deve essere effettuato esclusivamente con versamento sull speciale conto corrente postale n. 451005 intestato all'"Ufficio registro tasse CC.GG. - Roma - Integrazioni 1992". Le somme affluite su tale conto corrente postale, in applicazione dell'art. 13 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono versate dal predetto ufficio del registro sul capitolo d'entrata n. 1217, art. 3.