Art. 2.
  1. Le  regioni  a  statuto  ordinario,  nell'ambito  delle  proprie
competenze,  avvalendosi  anche  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
disciplinano la tipologia delle essenze da destinare  alla  finalita'
di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo
di  esemplari  necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura
ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.