Art. 2. 
                          Principi generali 
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia  di
diritti,   integrazione   sociale   e   assistenza   della    persona
handicappata.  Essa  costituisce  inoltre  riforma  economico-sociale
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  legge  costituzionale   26
febbraio 1948, n. 5. 
 
          Nota all'art. 2:
          - Il testo  dell'art.  4  dello  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige, approvato con legge costituzionale n.
          5/1948, e' il seguente:
          "Art. 4 (Funzioni della  regione).  -  In  armonia  con  la
          Costituzione  e i principi dell'ordinamento giuridico dello
          Stato e con il rispetto  degli  obblighi  internazionali  e
          degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali
          delle   riforme   economico-sociali  della  Repubblica  ...
          (Omissis)".