Art. 2. 
  1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione
durante la minore  eta'  del  figlio  ne  determina  la  cittadinanza
secondo le norme della presente legge. 
  2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e'  maggiorenne  conserva
il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro  un  anno
dal riconoscimento o dalla  dichiarazione  giudiziale,  ovvero  dalla
dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero,  di  eleggere
la cittadinanza determinata dalla filiazione. 
  3. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
figli per  i  quali  la  paternita'  o  maternita'  non  puo'  essere
dichiarata, purche' sia stato  riconosciuto  giudizialmente  il  loro
diritto al mantenimento o agli alimenti.