Art. 2. Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa 1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione. 2. L'accisa e' esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche: a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5; b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo. 3. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta o che si e' reso garante di tale pagamento.