CAPITOLO II
 
                  DISCIPLINA DELL'EDILIZIA AI FINI
                  DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
 
1. Cessioni di case di abitazione e di immobili ad uso
   prevalentemente abitativo.
  Per  quanto  concerne  l'IVA,  l'agevolazione relativa all'acquisto
della cosiddetta "prima casa" e' prevista al comma 4 dell'art. 16 del
citato decreto-legge n. 155 del 1993 che ha riformulato il  punto  n.
21)  della  tabella  A,  parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La nuova  formulazione  del
predetto  n. 21) comporta l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4%
alle cessioni di case di abitazione qualificate non di lusso  secondo
i  criteri  di  cui  al  gia'  citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, ancorche' non ultimate, ma a  condizione  che
ne  permanga  l'originaria  destinazione,  ove ricorrano le ricordate
condizioni soggettive richieste dalla normativa in tema di imposta di
registro per l'applicazione dei benefici relativi alla prima casa.
  Anche ai fini dell'IVA e' previsto, a norma dell'art. 16, comma  1,
lettera  b),  che  l'acquirente  per  fruire  dell'agevolazione debba
dichiarare, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato  o
porzione  di  fabbricato  idoneo ad abitazione. La dichiarazione deve
essere resa nell'atto di acquisto dell'immobile.
  Tuttavia,  in  considerazione  dell'eventualita',  frequente  nella
pratica,  che,  anteriormente  alla  stipula  dell'atto  di acquisto,
vengano versati  acconti  del  prezzo  pattuito,  il  legislatore  ha
previsto  che la dichiarazione da parte dell'acquirente di non essere
in  possesso,  al  momento  della  stipula  dell'atto  definitivo  di
acquisto,  di  altro  fabbricato,  o porzione di fabbricato idoneo ad
abitazione, possa  essere  resa,  oltre  che  nello  stesso  atto  di
acquisto,  anche  in  sede di contratto preliminare concluso ai sensi
dell'art. 1351 del codice  civile.  Cio'  al  fine  di  poter  fruire
dell'aliquota   agevolata   in  relazione  agli  acconti  corrisposti
anteriormente alla stipulazione dell'atto di acquisto.  Resta  inteso
che  la  dichiarazione  eventualmente resa nell'atto preliminare deve
essere comunque ripetuta nell'atto definitivo.
  Qualora la dichiarazione in discorso non venga resa  nel  contratto
preliminare,  ma  esclusivamente  nell'atto  di  acquisto, le fatture
relative agli acconti, gia' emesse con aliquota del 9% - applicabile,
come verra'  successivamente  chiarito,  alle  cessioni  di  case  di
abitazioni  non  di  lusso diverse dalla prima casa - potranno essere
rettificate, ai sensi dell'art. 26 del citato decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  633  del  1972, onde consentire l'applicazione
dell'aliquota  ridotta  del  4%   sull'intero   corrispettivo   della
cessione.
  Analogamente  a  quanto  previsto in relazione ai benefici relativi
all'imposta di registro, lo stesso art.  16,  comma  1,  lettera  b),
prevede,  per  i casi in cui la dichiarazione dell'acquirente risulti
mendace ovvero in cui l'immobile acquistato con  le  agevolazioni  in
rassegna  venga  ceduto  prima che sia trascorso un quinquennio dalla
data di acquisto, senza che  si  proceda,  entro  l'anno  successivo,
all'acquisto  di  un  altro  immobile da adibire a propria abitazione
principale,  che  l'ufficio  del  registro  competente  provveda   al
recupero,  nei  confronti  dell'acquirente di una penalita' pari alla
differenza fra l'imposta calcolata in base  all'aliquota  applicabile
in     assenza     di     agevolazione     e     quella    risultante
dall'applicazionedell'aliquota agevolata,  aumentata  del  30%.  Sono
dovuti, inoltre, gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. E' di
chiara evidenza che nella nozione di penalita'  e'  da  ricomprendere
sia   la   differenza   di   imposta  come  sopra  calcolata  sia  la
maggiorazione del 30% applicata sulla differenza medesima.
  Pertanto, l'ufficio IVA competente non  potra'  procedere  mediante
rettifica  al  recupero di imposta nei confronti del cedente. Dovra',
invece,  procedere,  su  segnalazione  del  competente  ufficio   del
registro,  alle necessarie rettifiche nei confronti del cedente nella
ipotesi in cui l'imposta sul valore aggiunto  risulti  applicata  con
l'aliquota  del 4 per cento pur nell'assenza, rilevabile dall'atto di
acquisto,  di  taluna   delle   condizioni   richieste   per   fruire
dell'agevolazione.
  La  medeisma  procedura sanzionatoria si rende altresi' applicabile
nell'ipotesi in cui la dichiarazione resa  in  sede  di  stipula  del
contratto preliminare risulti mendace in quanto l'acquirente, essendo
in possesso di altro fabbricato idoneo ad abitazione, non si e' posto
nella  condizione  di  poter  confermare  al  momento  della  stipula
dell'atto definitivo,  la  dichiarazione  richiesta  per  fruire  del
beneficio fiscale.
  Tuttavia la sanzione non si rende applicabile qualora la mendacita'
della  dichiarazione  resa  in  sede  preliminare  sia determinata da
eventi  successivi  non  dipendenti  dalla  volonta'  dell'acquirente
(esempio:   acquisizione   di   immobile  idoneo  ad  abitazione  per
successione mortis causa). In tal  caso,  al  momento  della  stipula
dell'atto   definitivo,   la  differenza  di  imposta  dovuta  verra'
addebitata dal cedente, tenuto ad  eseguire  la  relativa  variazione
prevista  dall'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
  L'applicazione   dell'aliquota   IVA   del   4%   prescinde   dalle
caratteristiche  soggettive  del cedente, rendendosi applicabile alle
cessioni di immobili non  di  lusso  poste  in  essere  da  qualsiasi
soggetto  di  imposta  che  agisca,  in  tale veste, nei confronti di
acquirenti per i quali ricorrono le condizioni gia' descritte.
  Sotto il profilo  oggettivo  la  norma  limita  il  proprio  ambito
applicativo  agli  immobili  non  di  lusso  individuati in base alle
specifiche disposizioni recate dal gia' citato decreto  del  Ministro
dei  lavori  pubblici 2 agosto 1969. Non occorre pertanto che ricorra
la condizione prevista dall'art. 13 della legge n. 408 del  2  luglio
1949  ("legge  Tupini")  e successive modificazioni, che dispone, per
l'edificio nel quale e' situata l'unita' abitativa, il  rispetto  del
rapporto  tra  superficie destinata ad abitazione (piu' del 50% della
superficie  dei  piani  sopra  terra) e superficie destinata a negozi
(non piu' del 25% della superficie dei piani sopra terra).
  Sono invece soggette all'aliquota IVA del 9%, ai sensi  del  numero
127-undecies)  della  tabella A, parte terza, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal  ripetuto
art.  16  del  decreto-legge  n.  155 del 1993 le cessioni di case di
abitazione non di lusso, ancorche' non ultimate, ma a condizione  che
ne   permanga  l'originaria  destinazione,  effettuate  da  qualsiasi
soggetto d'imposta, qualora l'acquirente  non  sia  in  possesso  dei
requisiti  per fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della
prima  casa.  Resta  inteso  che,   qualora   l'immobile   abbia   le
caratteristiche  di  lusso,  alle  relative  cessioni  l'IVA si rende
applicabile con l'aliquota ordinaria del 19 per cento.
  In buona sostanza, per quanto  concerne  le  cessioni  di  case  di
abitazione  non  di  lusso  l'aliquota IVA applicabile e' determinata
esclusivamente  in  base  alla  ricorrenza  o  meno  -  in  capo   al
cessionario - della condizione di acquirente di prima casa secondo le
precisazioni  fornite  nel  capitolo  precedente; ove tale condizione
sussista, si rende applicabile l'aliquota del 4%; diversamente, quale
che sia la natura del soggetto acquirente, quella del 9%.
  Per  quanto  concerne,  invece,   l'edilizia   non   esclusivamente
abitativa,   il   secondo   periodo   contenuto   nel  richiamato  n.
127-undecies)    del    provvedimento    in    rassegna    stabilisce
l'applicabilita'  dell'aliquota  del  9%  alle  cessioni, da parte di
imprese costruttrici, di interi fabbricati o porzioni  di  fabbricati
diversi  dalle  case  di  abitazione  non  di lusso, rientranti nella
tipologia delineata dall'art. 13  della  legge  n.  408  del  1949  e
successive  modificazioni, ancorche' non ultimati ed a condizione che
ne permanga la destinazione originaria.
Ne deriva che la detta aliquota del 9 per cento  e'  applicabile,  in
sostanza,  alle  cessioni, poste in essere dall'impresa costruttrice,
di:
   interi edifici per i  quali  ricorrano  le  precisate  proporzioni
richieste  dalla  legge  n.  408 del 1949 tra le parti a destinazione
abitativa  e  le  parti  aventi   diversa   destinazione,   ancorche'
contenenti   un'unita'   abitativa   costituente   "prima  casa"  per
l'acquirente;
   porzioni  di  fabbricato  destinate  ad  usi  diversi  da   quello
abitativo,  site  in  un  edificio avente le ripetute caratteristiche
previste dalla "legge Tupini".
  L'aliquota ordinaria del 19% si rende, invece, applicabile:
   alle cessioni di interi fabbricati non ascrivibili alla  tipologia
delineata   dalla  "legge  Tupini",  anche  se  contenenti  un'unita'
immobiliare non di lusso destinata  a  costituire  "prima  casa"  per
l'acquirente;
   alle  cessioni  di  porzioni  di  fabbricato, non destinate ad uso
abitativo, site in un edificio privo  delle  caratteristiche  di  cui
alla legge n. 408, e successive modificazioni;
   alle  cessioni  di  interi fabbricati aventi le caratteristiche di
cui alla ripetuta legge n. 408 e successive modificazioni, effettuate
da soggetti diversi dalle imprese costruttrici;
   alle cessioni di porzioni  di  fabbricato  non  destinate  ad  uso
abitativo  site  in  un edificio avente le richiamate caratteristiche
della "legge Tupini", effettuate da soggetti  diversi  dalle  imprese
costruttrici.
  Il  decreto-legge n. 155 del 1993 ed i provvedimenti successivi non
hanno  apportato  modifiche  alla  disciplina  applicabile,  ai  fini
dell'IVA,   alle   cessioni  di  costruzioni  rurali,  ancorche'  non
ultimate, ma a condizione che ne permanga l'originaria  destinazione,
di  cui  all'art.  39  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  le cui cessioni restano soggette all'aliquota del 4%
qualora siano effettuate da imprese costruttrici.
  Va sottolineato, invece, che il decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.
557,  convertito  dalla  legge  n.  133  del  1994  ha  uniformato la
disciplina  delle  assegnazioni,  anche  in  godimento,  di  case  di
abitazione,  effettuate nei confronti di soci da parte di cooperative
edilizie, a quella, sopradelineata, relativa alle  cessioni  di  case
d'abitazione non di lusso.
  In  particolare  e'  stato  riformulato  il n. 26) della tabella A,
parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.
633  del  1972,  con  il  risultato   di   prevedere   l'applicazione
dell'aliquota   ridotta  del  4%  alle  sole  assegnazioni  anche  in
godimento  aventi  ad  oggetto  case  d'abitazione  costituenti   per
l'assegnatario  la "prima casa". Contestualmente, e' stato modificato
il n. 127-undecies) della  tabella  A,  parte  terza,  nel  senso  di
rendere  applicabile  l'aliquota  del 9% alle assegnazioni di case di
abitazione non di lusso effettuate nei confronti di soci per i  quali
non  ricorrano  le  condizioni  per fruire dei benefici relativi alla
"prima casa".
  Si  fa  presente  che  i  requisiti  richiesti  per  l'applicazione
dell'aliquota  del  4%  devono  sussistere,  per  quanto  concerne le
assegnazioni  in  proprieta',  al  momento  della  stipula  dell'atto
notarile  di assegnazione, nel quale deve, ovviamente, essere resa la
dichiarazione di non possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione.
  Si rammenta in proposito che eventuali  acconti  corrisposti  prima
dell'atto di assegnazione in proprieta' di case di abitazione ai soci
da  parte  di cooperative a proprieta' divisa, non assumono rilevanza
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quanto ai sensi dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633  del  1972,  per
tali  operazioni,  il  momento di effettuazione si realizza solo alla
data  del  rogito  notarile,   ed   e'   espressamente   esclusa   la
considerazione di pagamenti precedenti.
  Per   le  assegnazioni  in  godimento  di  alloggi  non  di  lusso,
effettuate da cooperative a proprieta' indivisa, invece,  il  momento
di  effettuazione  dell'operazione si realizza all'atto del pagamento
dei corrispettivi periodici di godimento.
  In relazione a tali atti pertanto  devono  sussistere  i  requisiti
richiesti per l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%.
  Si  fa presente che l'imposta relativa alle assegnazioni di case di
abitazione ai soci da parte di cooperative continua ad applicarsi  su
una   base   imponibile  determinata  applicando  le  percentuali  di
riduzione previste dall'art. 3 del decreto-legge 27 aprile  1990,  n.
90,  convertito  dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e dall'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n.  417,  convertito  nella  legge  6
febbraio 1992, n. 66.
2. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione di immobili ad uso abitativo.
 Le  prestazioni  di  servizi  dipendenti  da  contratti  di  appalto
relativi alla costruzione di fabbricati  ad  uso  abitativo  di  tipo
economico  fino  al  31  dicembre  1993,  erano disciplinate, ai fini
dell'aliquota  IVA  applicabile,   dall'art.   16,   comma   4,   del
decreto-legge  n.  155 del 1993, il quale aveva riformulato il n. 39)
della tabella  A,  parte  seconda.  La  disposizione  introdotta  dal
predetto  art. 16 stabiliva l'applicabilita' dell'aliquota IVA del 4%
alle sole prestazioni di servizi dipendenti da contratti  di  appalto
relativi  alla  costruzione  dei  fabbricati di cui all'art. 13 della
legge n. 408 del 1949, ed alla costruzione di edifici rurali, nonche'
alla realizzazione di alcuni interventi di  recupero,  dei  quali  si
dira' in seguito.
  Il  comma  5 del medesimo art. 16 aggiungeva alla parte terza della
tabella A il n. 127-quaterdecies), al fine di rendere  soggette  alla
maggiore  aliquota  del  9%  le  prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di  abitazione
di  cui  al  n.  127-undecies), ovverosia di abitazioni diverse dalla
prima casa.
 Tra le  norme  contenute  nei  numeri  39)  della  parte  seconda  e
127-quaterdecies)  della  parte  terza della tabella A sussisteva, ad
avviso della scrivente un rapporto di specialita', nel senso  che  la
disposizione  recata dal n. 39) si rendeva applicabile tutte le volte
che  non  ricorressero  le  fattispecie  disciplinate   dalla   norma
contenuta   nel   numero   127-quaterdecies).   Invero,  quest'ultima
disposizione,   atteso   l'espresso   richiamo   al   precedente   n.
127-undecies),  non  poteva che riferirsi a fattispecie applicabili a
committenti persone fisiche. Solo vertendosi  in  questa  ipotesi  si
giustificava  il  riferimento  alle  condizioni  di natura soggettiva
contenute nelle lettere a) e b) della nota II-bis dell'art.  1  della
tariffa,  parte  prima, allegata al testo unico concernente l'imposta
di registro (riferimento al comune di  residenza,  o,  se  diverso  a
quello  in cui viene svolta l'attivita', alla sede dell'impresa per i
soggetti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro, allo status  di
cittadino  italiano  se emigrato all'estero, al non possesso di altro
fabbricato  o  porzione  di  fabbricato  idoneo  ad  abitazione   sul
territorio   italiano   per   il   cittadino   emigrato   all'estero,
dichiarazione nell'atto di acquisto di non possedere altro fabbricato
idoneo ad abitazione). Da cio' consegue  che  l'aliquota  del  9  per
cento  prevista  dalla  norma  contenuta  nel n. 127-quaterdecies) si
rendeva applicabile tutte le volte che persone fisiche  commettessero
in  appalto  la  costruzione  di  una casa di abitazione non di lusso
senza che ricorressero, nei loro confronti,  le  suddette  condizioni
soggettive.  La  medesima  aliquota si rendeva, altresi', applicabile
nei casi in cui una persona  fisica,  anche  se  nei  suoi  confronti
ricorressero le suddette condizioni soggettive, commetteva in appalto
la  costruzione  di un edificio di cui all'art. 13 della legge n. 408
del 1949 comprendente  piu'  unita'  abitative.  Questa  fattispecie,
infatti, non concretizza in realta' l'ipotesi della costruzione della
prima  casa,  attesa  la  inscindibilita'  del  relativo contratto di
appalto. Qualora invece l'appalto commissionato  da  persone  fisiche
avesse  ad  oggetto  la realizzazione di edifici non rientranti nella
tipologia di cui al citato art.  13,  alle  relative  prestazioni  si
rendeva  applicabile  l'aliquota  IVA del 19%, anche se nei confronti
del  committente  sussistevano le condizioni soggettive richieste per
l'applicazione del beneficio fiscale.
  In buona sostanza, per i casi in cui il committente  fosse  persona
fisica,  il legislatore aveva stabilito il trattamento di aliquota in
ossequio al principio generale  espresso  dall'art.  16  del  decreto
presidenziale  n.  633  del  1972, in base al quale le prestazioni di
servizi  che  hanno  per  oggetto  la  produzione  di  un  bene  sono
assoggettate  alla  stessa  aliquota che si renderebbe applicabile in
caso di cessione del medesimo bene.
  In conclusione, le  prestazioni  di  servizi  relative  ad  appalti
commissionati  da privati persone fisiche erano soggette all'aliquota
del 4% solo qualora avessero ad oggetto la realizzazione della  prima
casa  con  caratteristiche  non  di  lusso,  ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
  In tutti i casi in cui la costruzione di edifici  rientranti  nella
tipologia di cui all'art. 13 della legge n. 408 del 1949 e successive
modificazioni  fosse  commessa  da  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche (enti, societa', cooperative), nonche' da persone fisiche che
agissero  nell'esercizio  di  impresa,  si  rendeva  applicabile   la
disposizione  di  carattere generale di cui al n. 39) citato e quindi
l'aliquota IVA del 4 per cento.
  Il numero 39 della tabella A, parte  III,  e'  stato  ulteriormente
modificato  dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito dalla legge n. 133 del 1994.
  Detta disposizione stabilisce che, a partire  dal  1  gennaio  1994
l'aliquota  del  4% si applica alle prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto relativi  alla  costruzione  dei  "fabbricati
Tupini" effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita'
di  costruzione  di  immobili per la successiva vendita o di soggetti
per i quali il fabbricato costituisce "prima casa".
  Viene ristretto pertanto il campo di  applicazione  della  aliquota
IVA  del  4% alle sole ipotesi in cui gli appalti siano commissionati
da imprese costruttrici o da soggetti in possesso dei  requisiti  per
fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa.
  Nell'ambito  del  citato  decreto-legge n. 557 non trovano espressa
disciplina  le  prestazioni  di  appalto   aventi   ad   oggetto   la
realizzazione  di  interi  "edifici  Tupini"  rese  nei  confronti di
committenti che non li  realizzano  per  destinarli  alla  successiva
vendita.
  Si  deve  ritenere  che  detta  fattispecie,  poiche'  in  sostanza
consiste nella realizzazione di  fabbricati  di  edilizia  abitativa,
ancorche'  comprendenti, e nelle percentuali sopra chiarite, uffici o
negozi,  sia   riconducibile   nella   previsione   del   citato   n.
127-quaterdecies) e quindi assoggettabile anch'essa alla aliquota IVA
del 9%.
  Dall'insieme   delle  disposizioni  disciplinari  le  aliquote  IVA
applicabili al settore edilizio, anche  in  base  alle  piu'  recenti
disposizioni,  emerge  infatti una ratio agevolativa nei confronti di
tutte  le  operazioni  relative  all'edilizia   abitativa   di   tipo
economico.  Risulterebbe  pertanto nettamente contraria a tale logica
agevolativa l'assoggettamento delle prestazioni di  appalto  relative
alla realizzazione di detti edifici alla aliquota ordinaria del 19%.
  Nessuna  modifica e' stata invece apportata, per quanto concerne le
prestazioni di appalto in esame,  alla  disposizione  recata  dal  n.
127-quaterdecies)  tabella  A,  parte  III,  allegata  al decreto del
Presidente della Repubblica n. 633  del  1972,  in  base  alla  quale
l'aliquota  del 9% si rende applicabile alla realizzazione di case di
abitazione non di lusso che  non  costituiscono  prima  casa  per  il
committente dell'appalto.
  Benche'  la  norma non sia esplicita sul punto, resta inteso che il
privato committente deve possedere i requisiti  previsti  per  fruire
dell'agevolazione  sia  nei momenti in cui si considerano effettuate,
ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
633  del 1972, le singole prestazioni rese dall'impresa, sia all'atto
della consegna del bene realizzato.
  Pertanto  il  committente  dovra',  a  tal   fine,   rendere   noto
all'appaltatore, al momento di effettuazione di ciascuna prestazione,
se  possieda  o  meno i requisiti per usufruire dell'aliquota del 4%.
Qualora i requisiti sopra evidenziati non siano posseduti nel momento
dell'effettuazione delle singole prestazioni, ma vengano ad esistenza
all'atto della consegna del  bene  realizzato,  l'appaltatore  potra'
effettuare  le  rettifiche  previste  dall'art.  26  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Atteso il riferimento alle dichiarazioni mendaci e il  richiamo  ai
numeri  21)  e  21-bis)  della  tabella  A,  parte seconda, contenuto
nell'art. 16, comma 1, del decreto-legge  n.  155  del  1993  nonche'
l'espressa  previsione  sanzionatoria contenuta nel medesimo art. 16,
le disposizioni di cui alla richiamata nota II-bis dell'art. 1  della
tariffa  allegata  al testo unico dell'imposta di registro si rendono
applicabili anche nei riflessi dell'imposta sul valore  aggiunto  con
le modalita' chiarite nel cap. I.
3.  Cessioni  e  prestazioni  di  servizi  dipendenti da contratti di
appalto, relative alle opere di urbanizzazione ed assimilate.
  La disciplina in materia di aliquota IVA applicabile alle opere  di
urbanizzazione ed agli impianti assimilati e' desumibile dall'art. 36
del   decreto-legge   30   agosto   1933,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  In  particolare  l'art.  36,  comma  3,  lettera  c),  del   citato
decreto-legge   ha   stabilito,  mediante  l'introduzione  del  punto
127-quinquies) nella tabella A, parte III, allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  l'assoggettamento
all'aliquota del 9% per le cessioni di:
   opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4
della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art.  44  della
legge 22 ottobre 1971, n. 865;
   linee  di  trasporto  metropolitane,  tramviarie ed altre linee di
trasporto ad impianto fisso. Lo stesso  trattamento  di  aliquota  va
riservato  alle  motrici,  carrozze e al materiale rotabile, ai quali
l'agevolazione prevista per le linee di  trasporto  e'  stata  estesa
dall'art.  5,  comma  1,  del  decreto-legge  14  marzo  1988, n. 70,
convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154;
   impianti di produzione e reti di distribuzione  di  calore-energia
(teleriscaldamento);
   impianti   di  produzione  e  reti  di  distribuzione  di  energia
elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
   impianti  di  depurazione  destinati  ad  essere  collegati a reti
fognarie, anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione.
  E' opportuno precisare che la medesima aliquota e' applicabile alle
cessioni di altre opere  e  impianti  che  risultano  assimilati,  in
virtu' di disposizioni contenute in leggi speciali, a quelli elencati
nel   citato   punto   127-quinquies).   Tra  questi  si  rammentano,
innanzitutto, i parcheggi realizzati ai sensi della  legge  24  marzo
1989,  n. 122 (legge Tognoli), per i quali l'assimilazione alle opere
di urbanizzazione, espressamente  disposta  dall'art.  11,  comma  1,
della   stessa   legge,   deve   ritenersi  decisiva  ai  fini  della
applicazione  dell'aliquota  del  9%  e  prevalente   rispetto   alla
originaria previsione, a nulla influendo, infatti, la circostanza che
il  comma  2  dello  stesso  articolo abbia previsto l'applicabilita'
dell'aliquota ridotta del 2% (successivamente elevata al 4%), per  le
opere stesse.
  L'aliquota  del  9%  va applicata, inoltre, alle cessioni di opere,
costruzioni ed impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio  o
alla  distruzione  di  rifiuti  urbani,  speciali,  tossici e nocivi,
solidi e liquidi,  e  alla  bonifica  delle  aree  inquinate  di  cui
all'art.  5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441. Cio' in virtu' della
loro assimilazione alle opere di urbanizzazione (specificamente  alle
attrezzature  sanitarie), disposta dall'art. 17-bis del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 367, convertito dalla legge 29  ottobre  1987,  n.
441,   come   riformulato   dall'art.   9-undecies),   comma  2,  del
decreto-legge 9 settembre 1988, n.  397,  convertito  dalla  legge  9
novembre 1988, n. 475.
  Alle  opere  di  urbanizzazione  sono,  altresi',  equiparate,  con
conseguente identico trattamento in termini di aliquota IVA, le opere
di impiantistica sportiva realizzate ai sensi e con le  procedure  di
cui  al  decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito nella legge 6
marzo 1987, n. 65, nonche' gli impianti cimiteriali di  cui  all'art.
54  del  previgente  regolamento  di polizia mortuaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975.  Si  ricorda
che  per  tali  impianti cimiteriali l'equiparazione e' stabilita, ai
soli effetti dell'aliquota  IVA,  dall'art.  26-bis  della  legge  28
febbraio  1990,  n.  38, di conversione del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 14,
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito nella legge  6
febbraio 1992, n. 66.
  La  stessa aliquota del 9% e' altresi' applicabile alle prestazioni
di  servizi  dipendenti  da   contratti   d'appalto   relativi   alla
costruzione  dei  sopraindicati  edifici, impianti ed opere; cio' per
effetto della  disposizione  recata  dal  numero  127-septies)  della
tabella  A,  parte  terza,  allegata  al decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 introdotto con l'art. 36, comma 3, lettera
b), del citato decreto-legge n. 331 del 1993.
4. Cessioni e prestazioni di  servizi,  dipendenti  da  contratti  di
appalto, relative agli edifici assimilati alle case di abitazione non
di lusso.
  L'art.   36  del  richiamato  decreto-legge  n.  331  del  1993  ha
modificato  anche  il  trattamento  IVA  applicabile  alle  cessioni,
nonche'  agli  appalti per la costruzione degli edifici che, ai sensi
dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659,  sono  assimilati  ai
fabbricati  di cui all'art. 13 della ripetuta legge n. 408, del 1949,
elevando la relativa aliquota dal 4% al 9%.
  Tali  edifici,  indicati con elencazione non tassativa nell'art. 2,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito  nella
legge 5 gennaio 1939, n. 35, consistono in scuole, caserme, ospedali,
case  di  cura,  ricoveri,  colonie  climatiche, collegi, educandati,
asili infantili, orfanotrofi, e simili.
  La  normativa  previgente,  proprio   in   virtu'   della   cennata
assimilazione,   riservata   agli   edifici  in  discorso  la  stessa
disciplina IVA prevista per le case di abitazione non  di  lusso.  Di
conseguenza,  l'aliquota  ridotta  del  4% era applicabile tanto alle
cessioni,  degli  edifici  assimilati,   effettuate   dalle   imprese
costruttrici,  quanto  agli  appalti  per la costruzione dei medesimi
edifici.
  Il cennato art. 36 ha invece diversificato il  regime  di  aliquota
applicabile agli edifici assimilati da quello previsto per le case di
abitazione.   Infatti   alle   cessioni   degli  edifici  assimilati,
effettuate da impresa costruttrice, si rende  applicabile  l'aliquota
del  9%,  in  virtu'  dell'ultima  parte del punto n. 127-quinquies),
della tabella A, parte terza,  allegata  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972.
  A  partire dal 1 gennaio 1994, per effetto dell'art. 4, comma 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,  che  ha  eliminato  dal  n.
127-quinquies)   le   parole   "ceduti   da   imprese  costruttrici",
l'applicazione della aliquota del 9%, prevista per  le  cessioni  dei
fabbricati  assimilati  alle  case  di  abitazione di tipo economico,
assume valenza oggettiva rendendosi applicabile anche  alle  cessioni
poste   in   essere  da  soggetti  d'imposta  diversi  dalle  imprese
costruttrici, le  quali,  antecedentemente  a  tale  data  scontavano
l'aliquota ordinaria del 19%.
  La  medesima aliquota del 9% si applica alle prestazioni di servizi
dipendenti da contratto d'appalto aventi ad  oggetto  la  costruzione
degli  edifici in discorso, ai sensi del disposto del n. 127-septies)
della richiamata tabella A, parte terza.
  Per quanto  attiene  alla  precisa  identificazione  degli  edifici
assimilati  alle case di abitazione, e' opportuno rammentare che, con
la circolare n. 14 del 17 aprile 1981, erano stati  ricompresi  nella
categoria anche gli immobili diversi da quelli espressamente indicati
nell'art.  2  della  citata  legge n. 35 del 1939, ma aventi analoghe
finalita', e comunque destinati ad ospitare collettivita'.  Peraltro,
sulla  base  di  un  riesame  approfondito  delle fattispecie via via
prospettate  e  della  richiamata  normativa,  si  e'   ritenuto   di
riconsiderare   l'originario   orientamento,   riconoscendo   che  il
beneficio fiscale si rende applicabile anche ad edifici che, pure  se
non  sono  precipuamente  destinati  ad  ospitare collettivita', sono
utilizzati per il perseguimento delle finalita' di istruzione,  cura,
assistenza  e  beneficienza.  Cio'  anche  sulla  base  dei  principi
enunciati dalla Corte di cassazione con la sentenza  n.  3503  del  5
dicembre  1972,  nella  quale  si  sottolinea  la  necessita'  di far
riferimento, per l'applicazione dei benefici fiscali, alle  finalita'
di  interesse  collettivo  perseguite  attraverso  l'attivita' svolta
negli immobili.
  Beninteso, l'esercizio  di  attivita'  volte  al  perseguimento  di
finalita'  di  interesse  collettivo  deve  trovare rispondenza nelle
caratteristiche strutturali dell'immobile quali risultano al  momento
di effettuazione dell'operazione.
5.  Prestazioni  di  servizi,  dipendenti  da  contratti  di appalto,
relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
  Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio, anche a seguito delle
modifiche legislative introdotte dalla normativa in esame, continuano
ad avere nel nostro ordinamento  un  trattamento  fiscale  agevolato,
seppure in un ambito oggettivo piu' ristretto rispetto alla normativa
previgente.
  In  una  prima  fase  l'art.  16, comma 4, del decreto-legge n. 155
aveva elevato  al  9%  l'aliquota  applicabile  alle  prestazioni  di
servizi relative agli interventi di recupero di cui all'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di manutenzione ordinaria
previsti  dalla  lettera  a)  dello  stesso  articolo.  La  legge  di
conversione n. 243, del 19 luglio 1993,  peraltro,  aveva  nuovamente
disposto   l'applicazione   dell'aliquota   del   4%   alle  predette
prestazioni, mantenendo l'aliquota del 9% per i  soli  interventi  di
recupero  eseguiti  sulle  opere  di  cui  al n. 127-quinquies) della
tabella A, parte  III,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  633  del 1972 (opere di urbanizzazione ed equiparate,
edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso).
  Attesa la mancata  conversione  della  disposizione  contenuta  nel
decreto-legge,  per  la  parte  relativa  agli interventi di recupero
effettuate su edifici diversi da  quelli  di  cui  al  richiamato  n.
127-quinquies),   detti   interventi  devono  ritenersi  assoggettati
all'aliquota  del  4%  anche  per  quanto  riguarda  le   prestazioni
effettuate durante il periodo di vigenza del decreto-legge.
  Successivamente  l'art.  36  del  decreto-legge  n. 331, convertito
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, mediante riformulazione  del  n.
25)   della   richiamata   tabella   A,   parte  seconda,  e  del  n.
127-quaterdecies)  della  parte  terza  della  medesima  tabella,  ha
escluso  l'applicazione  di  aliquote  ridotte  per le prestazioni di
servizi relative agli interventi di  manutenzione  straordinaria,  di
cui  all'art.  31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, le quali,
pertanto, a  decorrere  dal  30  agosto  1993,  restano  assoggettate
all'aliquota  ordinaria  del  19%,  al  pari  di quelle relative agli
interventi di manutenzione ordinaria, indicati alla  lettera  a)  del
cennato art. 31.
  Da  ultimo,  l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1994,
n.  557,  ha  apportato  ulteriori  modificazioni   alla   disciplina
descritta.
 In  particolare,  riformulando  il  n.  39)  della  tabella A, parte
seconda e il n. 127-quaterdecies)  della  parte  terza  della  stessa
tabella,  il legislatore ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1994,
l'applicazione generalizzata dell'aliquota del  9%  alle  prestazioni
dipendenti  da contratti d'appalto aventi ad oggetto la realizzazione
degli interventi di recupero  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)
dell'art.  31  della  legge n. 457 del 1978 (rispettivamente restauro
risanamento     conservativo,     ristrutturazione     edilizia     e
ristrutturazione   urbanistica)   a   prescindere   dalla   tipologia
dell'immobile oggetto del recupero.
  Si  fa  presente,  infine,  che  l'art.  36,   comma   2-bis,   del
decreto-legge  n.  331, inserito dalla citata legge di conversione n.
427 del 1993, ha introdotto nella tabella A, parte  II,  allegata  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del 1972, il n.
41-ter)  relativo  alle prestazioni dipendenti da contratti d'appalto
aventi  ad  oggetto  la  realizzazione   delle   opere   direttamente
finalizzate   al  superamento  o  alla  eliminazione  delle  barriere
architettoniche. Cio'  comporta  che  le  dette  prestazioni  restano
assoggettate,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della
richiamata legge n. 427, all'aliquota IVA del 4%, anche nelle ipotesi
in cui l'abbattimento delle barriere architettoniche  concretizza  un
semplice  intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978.
6. Cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti  interventi  di
recupero.
  L'art.  36,  comma  2,  del ripetuto decreto-legge n. 331 del 1993,
aveva riformulato il n. 25) della tabella A, parte seconda, nel senso
di assoggettare all'aliquota del 4%  le  cessioni  di  fabbricati,  o
porzioni  di  essi,  che avessero formato oggetto degli interventi di
recupero di cui all'art. 31, lettere c),  d)  ed  e)  della  legge  5
agosto  1978, n. 457, purche' dette cessioni fossero effettuate dalle
imprese che avevano realizzato gli interventi.
  La legge n. 427 del 1993,  di  conversione  del  predetto  decreto,
aveva  inserito  inoltre  una  nuova  voce,  contraddistinta  dal  n.
127-quinquiesdecies), alla tabella A, parte terza,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con l'effetto di rendere
applicabile  l'aliquota  del  9%  alle  cessioni  delle  opere, degli
impianti e degli edifici  di  cui  al  n.  127-quinquies)  (opere  di
urbanizzazione   ed  equiparate,  edifici  assimilati  alle  case  di
abitazione di tipo economico, ecc.) sui quali fossero stati  eseguiti
gli interventi di recupero.
  L'art.  4  del  decreto-legge  n.  557,  peraltro, ha provveduto ad
unificare il trattamento di aliquota delle cessioni di  immobili  che
hanno  formato oggetto di interventi di recupero, di cui alle lettere
c), d) ed e) della legge n. 457 del  1978,  eliminando  la  esistente
differenziazione,    collegata   alla   natura   dell'immobile,   che
penalizzava le opere di urbanizzazione ed equiparate  e  gli  edifici
assimilati  alle  case  non  di  lusso rispetto agli altri fabbricati
(case di abitazione, negozi, uffici, ecc.). Infatti  la  soppressione
del  punto  25) della parte seconda della tabella A, e la contestuale
modifica del  punto  127-quin  quiesdecies)della  parte  terza  della
medesima tabella, determinano l'applicabilita' dell'aliquota del 9% a
tutte  le  cessioni  di fabbricati o porzioni di fabbricati (compresi
anche gli edifici assimilati alle case di  abitazione,  le  opere  di
urbanizzazione  ed  equiparate  ed  altri  edifici a destinazione non
abitativa)  effettuate  dalle  imprese  che  hanno   realizzato   gli
interventi.
  E'  appena il caso di precisare che, ove la cessione di un immobile
recuperato sia effettuata da un soggetto diverso dall'impresa che  ha
realizzato   l'intervento,   non  trovando  applicazione  la  cennata
disposizione agevolativa, si rende applicabile l'aliquota prevista in
via generale per le cessioni degli immobili di quel determinato tipo.
  Si fa presente, inoltre, che la disposizione relativa alle cessioni
degli immobili recuperati non trova  applicazione  nei  casi  in  cui
l'immobile  ceduto  abbia  caratteristiche non di lusso e costituisca
"prima casa" per l'acquirente. Si  rende,  infatti,  applicabile,  in
tale ipotesi, la minore aliquota del 4%.
7. Materie prime e semilavorate.
  Per  quanto concerne le materie prime e semilavorate per l'edilizia
l'art. 36, comma 4, n. 15, del decreto-legge n. 331  del  1993  aveva
elevato  dal  9%  al  12%  l'aliquota  IVA  applicabile alle relative
cessioni, riproponendo la stessa elencazione gia'  contenuta  nel  n.
116)  della  tabella  A,  parte  terza,  con l'unica esclusione degli
acciai impiegati per l'edilizia alle cui cessioni si  rende  pertanto
applicabile l'aliquota ordinaria del 19%.
  A   partire  dal  1  gennaio  le  cessioni  in  questione  scontano
l'aliquota del 13% a seguito della disposizione recata  dall'art.  4,
comma  3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, che ha elevato,
in via generale, l'aliquota del 12% al 13%.
  Alla medesima aliquota IVA del 13% vengono altresi' assoggettati  i
materiali  ed  i  prodotti  dell'industria  lapidea,  precedentemente
assoggettati al 12% ai sensi  dell'art.  36,  comma  4,  n.  12,  del
decreto-legge  n.  331  del  1993.  In  merito a questi beni si rende
opportuno rammentare  la  disposizione  contenuta  nel  comma  13-bis
dell'art.  3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella  legge  25  giugno  1990,  n.  165,  laddove  si
stabilisce  che  sono  comunque  soggetti  all'aliquota ordinaria gli
oggetti d'arte, di  arredo  o  di  carattere  ornamentale,  anche  se
fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei.
  Le  disposizioni richiamate, avendo carattere oggettivo, si rendono
applicabili in qualsiasi fase della commercializzazione dei materiali
e prodotti di cui trattasi, indipendentemente dall'impiego  al  quale
essi sono destinati.
 8. Beni finiti.
  Il  regime  di  aliquota applicabile ai beni finiti, diversi quindi
dalle  predette  materie  prime  e  semilavorate,  forniti   per   la
realizzazione   delle   costruzioni,   e'  desumibile  dalla  lettura
congiunta dell'art. 16 del decreto-legge n. 155 del 1993 e  dell'art.
36  del  decreto-legge  n.  331 del 1993. In particolare ai sensi del
punto n. 24) della tabella A, parte seconda, nel testo  risultante  a
seguito  delle ulteriori modificazioni apportate dal decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, l'aliquota del 4 per cento e'  applicabile  ai
beni  in  questione forniti per la costruzione, anche in economia, di
fabbricati di tipo  economico  aventi  le  caratteristiche  richieste
dalla  piu'  volta  richiamata  legge  n.  408  del 1949 e successive
modifiche e integrazioni (compresi, quindi, i rapporti  proporzionali
ivi previsti), nonche' delle costruzioni rurali.
  Resta  quindi  immutata l'aliquota IVA applicabile alla cessione di
beni finiti utilizzati per la realizzazione di immobili  di  edilizia
abitativa  di  tipo economico, anche nelle ipotesi in cui le cessioni
di tali immobili, o delle relative porzioni, non siano  poi  soggette
alla medesima aliquota del 4%.
  Diversamente,  in  base  all'art.  36,  comma 3, lettera c), che ha
aggiunto alla tabella A,  parte  terza,  il  numero  127-sexies),  le
cessioni  dei  beni finiti in discorso sono assoggettate all'aliquota
del 9% quando gli stessi sono  forniti  per  la  realizzazione  delle
seguenti costruzioni:
   opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
   linee  di  trasporto  metropolitane,  tramviarie ed altre linee ad
impianto fisso;
   impianti  di  produzione e reti di distribuzione di calore-energia
(teleriscaldamento);
   impianti  di  produzione  e  reti  di  distribuzione  di   energia
elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
   impianti  di  depurazione  destinati  ad  essere  collegati a reti
fognarie anche intercomunali, e relativi collettori di adduzione;
   edifici di cui all'art. 1 della legge  19  luglio  1961,  n.  659,
assimilati  ai  fabbricati di tipo economico di cui alla legge n. 408
del 1949;
   altri edifici ed  impianti  equiparati,  in  base  a  disposizioni
speciali, alle opere di urbanizzazione.
  Per  quanto  concerne  il  trattamento di aliquota applicabile alla
cessione di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero,  occorre  far  riferimento  all'art.  4,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  557 del 1993 il quale, riformulando il n. 24 della
parte seconda, ed  il  n.  127-terdecies)  della  parte  terza  della
tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del  1972,  assoggetta alla aliquota del 9% tutte le cessioni di beni
finiti forniti per la  realizzazione  degli  interventi  di  recupero
agevolati  (art.  31,  lettere  c),  d) ed e), della legge n. 457 del
1978).
  Fino al 31 dicembre 1993 il n. 24 della tabella A,  parte  seconda,
come  riformulato  dall'art.  36  del  decreto-legge n. 331 del 1993,
disponeva l'assoggettamento all'aliquota del  4%  delle  cessioni  di
beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero
di  cui  all'art.  31  della legge n. 457 del 1978, esclusi quelli di
manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria  di  cui  alle
lettere a) e b) del medesimo art. 31.
  Per  determinare  la  esatta  portata  della  citata  norma, doveva
tuttavia,  tenersi  conto  della  disposizione  recata   dal   numero
127-terdecies)  della  tabella  A,  parte terza, nella riformulazione
introdotta dall'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 331  del  1993
citato,  che rendeva, invece, soggetti all'aliquota del 9% i medesimi
beni utilizzati per effettuare interventi di recupero (esclusi quelli
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge  n.  457)  delle
opere, degli impianti e degli edifici indicati al n. 127-quinquies).
  Le  modifiche  introdotte dal citato decreto-legge n. 557 come gia'
accennato hanno quindi uniformato la disciplina  della  aliquota  IVA
applicabile   alle   cessioni   di   beni   finiti,  forniti  per  la
realizzazione degli interventi di recupero, superando  la  precedente
differenziazione legata alla natura dell'immobile.
  Per  "beni  finiti"  cui  si  applicano  le  aliquote  agevolate si
intendono quelli che anche  successivamente  al  loro  impiego  nella
costruzione  o  nell'intervento  di  recupero  non  perdono  la  loro
individualita', pur  incorporandosi  nell'immobile.  Si  richiama  in
proposito  quanto  gia' chiarito con la circolare n. 14 del 17 aprile
1981, nella quale veniva precisato, tra  l'altro,  che  non  sono  da
considerare  beni  finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per
il  cedente,  costituiscono  materie  prime  e  semilavorate  per  il
cessionario   (es.   mattoni,   maioliche,  chiodi,  ecc.).  Sono  da
considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli  ascensori,  i
montacarichi,  gli  infissi,  i sanitari, i prodotti per gli impianti
idrici, elettrici, a gas, ecc.
  Si  precisa,  infine,  che  l'applicazione  dell'aliquota  ridotta,
prevista solo nella fase finale di commercializzazione dei  beni,  e'
subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte dell'acquirente
circa  l'utilizzazione  dei  beni stessi ed e' estensibile anche alle
relative prestazioni di posa in opera da parte del soggetto  cedente,
che  si  configurino  come  operazioni  accessorie nei sensi indicati
dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
1972.
  Al  di  fuori di queste specifiche fattispecie, le cessioni di beni
in questione sono soggette all'aliquota ordinaria del 19%.
                                * * *
  Si allegano alla presente circolare uno  schema  riassuntivo  delle
operazioni  concernenti  il  settore  dell'edilizia con l'indicazione
delle corrispondenti aliquote IVA applicabili (allegato A) ed i testi
della principale normativa richiamata (allegato B).
  Gli uffici in indirizzo avranno cura di dare la massima  diffusione
al contenuto della presente circolare.
                                                   Il Ministro: GALLO