Art. 2. 
                 (Fondo nazionale per la montagna). 
     1. E'  istituito  presso  il  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna. 
     2. Il Fondo e' alimentato  da  trasferimenti  comunitari,  dello
Stato e di enti pubblici, ed e'  iscritto  in  un  apposito  capitolo
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica. Le somme provenienti  dagli  enti  pubblici
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate al suddetto capitolo. 
     3. Le risorse  erogate  dal  Fondo  hanno  carattere  aggiuntivo
rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato
a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le  regioni
e le province autonome  che  provvedono  ad  istituire  propri  fondi
regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico
dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali
di cui all'articolo 1. 
     4. Le regioni e le province autonome  disciplinano  con  propria
legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3. 
     5. I criteri di ripartizione del  Fondo  tra  le  regioni  e  le
province autonome  sono  stabiliti  con  deliberazione  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del  Ministro
del bilancio  e  della  programmazione  economica,  d'intesa  con  il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
     6. I criteri di ripartizione tengono conto  dell'esigenza  della
salvaguardia  dell'ambiente  con  il   conseguente   sviluppo   delle
attivita' agro-silvo-pastorali eco-compatibili,  dell'estensione  del
territorio  montano,   della   popolazione   residente,   anche   con
riferimento alle classi di eta', alla occupazione  ed  all'indice  di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e
dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali.