Art. 2 Sistema di protezione radiologica 1. Al fine di garantire nella maniera piu' efficace la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, devono essere rispettati, nelle attivita' soggette al presente decreto, i seguenti principi generali: a) i tipi di attivita' che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere preventivamente giustificati e periodicamente riconsiderati alla luce dei benefici che da essi derivano; b) le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere mantenute al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali; c) la somma delle dosi ricevute ed impegnate non deve superare i limiti prescritti, in accordo con le disposizioni del presente decreto e dei relativi provvedimenti applicativi.