Art. 2
                  Sistema di protezione radiologica

  1.  Al  fine di garantire nella maniera piu' efficace la protezione
sanitaria   della  popolazione  e  dei  lavoratori  e  la  protezione
dell'ambiente  dalle radiazioni ionizzanti, devono essere rispettati,
nelle  attivita'  soggette  al  presente decreto, i seguenti principi
generali:
    a) i tipi di attivita' che comportano esposizione alle radiazioni
ionizzanti    debbono    essere    preventivamente   giustificati   e
periodicamente  riconsiderati  alla  luce  dei  benefici  che da essi
derivano;
    b)  le  esposizioni  alle  radiazioni  ionizzanti  debbono essere
mantenute  al  livello  piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenuto
conto dei fattori economici e sociali;
    c)  la somma delle dosi ricevute ed impegnate non deve superare i
limiti  prescritti,  in  accordo  con  le  disposizioni  del presente
decreto e dei relativi provvedimenti applicativi.