Art. 2.
        Impiego di alcole denaturato con denaturanti speciali

  1.  L'alcole  etilico  impiegato  in  esenzione  d'accisa, ai sensi
dell'art.   27,   comma   3,  lettera  b),  del  testo  unico,  nella
fabbricazione  di  prodotti non destinati al consumo umano alimentare
deve   essere   denaturato   con   denaturanti   speciali   approvati
dall'amministrazione  finanziaria,  fatto  salvo  quanto stabilito ai
commi  2  e  4.  La  denaturazione  puo' essere effettuata, oltre che
presso  gli  impianti di cui al comma 4 dell'art. 1, anche presso gli
utilizzatori,   che   in   tal   caso  devono  dotarsi  delle  idonee
attrezzature,  nonche' negli impianti di cui al comma 12 dello stesso
art.  1,  per  gli  alcoli recuperati nei medesimi. Per l'istituzione
degli  opifici di denaturazione, per l'effettuazione delle operazioni
di denaturazione e per la contabilizzazione dell'alcole denaturato si
osservano le procedure di cui all'art. 1, commi 4 e 5.
  2. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione delle profumerie e
dei prodotti cosmetici di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1986,
n. 713, deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro
anidro di alcole, delle seguenti sostanze:
    a) -- denatonium benzoato: grammi 0,8;
       -- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
    b) -- dietil ftalato: grammi 500;
       -- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
    c) -- alcool isopropilico: grammi 5.000;
       -- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
    d) -- muschio naturale o sintetico: grammi 39,5;
       -- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
    e) -- timolo: grammi 500.
  3.  Le  formulazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono
essere  utilizzate  per  la  preparazione delle profumerie alcoliche,
quella  della  lettera  c) per i prodotti liquidi e trasparenti ed in
particolare  per  le  lacche  ed i prodotti per capelli, quella della
lettera  d)  per  deodoranti,  creme ed altri prodotti per la pelle e
quella  della  lettera e) per prodotti per l'igiene dei denti e della
bocca.  Previa  autorizzazione  dell'amministrazione  finanziaria, le
suddette  formulazioni  possono  essere  utilizzate  per correlazioni
diverse  da  quelle  sopra  specificate;  analogamente,  puo'  essere
autorizzata  la  denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati
membri dell'Unione europea. Puo' essere sottoposto alla denaturazione
di cui al comma 2 solo alcole "buon gusto" o "neutro".
  4.  L'alcole  etilico  destinato  alla  fabbricazione dei detersivi
liquidi e in pasta per bucato, per stoviglie e per superfici dure (NC
3402),  dei lucidi per scarpe liquidi in confezione autolucidante (NC
3405),  dei  deodoranti  ambientali in forma liquida, aerosol e spray
(NC  3307),  degli  insetticidi in forma liquida, aerosol e spray (NC
3808)  deve essere denaturato mediante l'aggiunta, per ogni ettolitro
anidro  di  alcole, delle sottoindicate sostanze, alla condizione che
nel prodotto finale il tenore alcolico non superi i 40 gradi:
    a) 4.000 grammi di isopropanolo;
    b) 500 grammi di metiletilchetone;
    c) 2 grammi di bitrex.
  5.  Su  motivata  richiesta  dei fabbricanti dei prodotti di cui al
comma   4   l'amministrazione  finanziaria  puo'  consentire  che  la
denaturazione venga effettuata con altre formulazioni. Per i prodotti
dei  commi  2  e  4  le  dizioni "alcole denaturato" e simili possono
risultare solo fra i componenti.
  6.  Chiunque  intenda  utilizzare  l'alcole  denaturato  di  cui al
presente  articolo  deve  presentare,  almeno  sessanta  giorni prima
dell'inizio  dell'attivita', apposita denuncia, in duplice esemplare,
al   competente  UTF,  illustrando  il  processo  di  lavorazione  ed
indicando il denaturante ritenuto idoneo e la gradazione alcolica dei
prodotti  che  intende  ottenere; deve, inoltre, chiedere il rilascio
della   licenza  fiscale  prevista  per  la  specifica  attivita'  da
svolgere,  corrispondendone  il  relativo  diritto,  e l'attribuzione
della  qualifica di operatore registrato, di cui all'art. 8 del testo
unico.  L'UTF,  accertato  che sussistono le condizioni, dal punto di
vista  fiscale, per l'esercizio della particolare attivita', rilascia
la licenza, comunica il codice d'accisa e puo' procedere ad eventuali
esperimenti   per   la   determinazione   dei   parametri  d'impiego.
L'utilizzatore  e'  obbligato  alla  tenuta  di  apposito registro di
carico  e  scarico dell'alcole denaturato, riportando giornalmente le
partite   pervenute,   con   riferimento  ai  relativi  documenti  di
accompagnamento,  e  decadalmente  quelle  passate  alla  lavorazione
nonche' i prodotti ottenuti, distintamente per gradazione alcolica.
  7.  La  movimentazione  intracomunitaria dell'alcole denaturato con
denaturante  speciale  e'  effettuata  con la scorta del documento di
accompagnamento   comunitario   in   regime   sospensivo  di  cui  al
regolamento  CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992,
e  successive  modifiche;  i  trasferimenti interni dagli impianti di
denaturazione a quelli di utilizzazione sono effettuati con la scorta
del  suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione
"vale   per   la  circolazione  interna  dell'alcole  denaturato  con
denaturante  speciale",  senza la prestazione di alcuna cauzione. Nei
suddetti documenti deve essere indicata la formula di denaturazione e
l'impiego  cui  l'alcole e' destinato. In caso di denaturanti oggetto
di  una  specifica autorizzazione, devono essere indicati gli estremi
di  quest'ultima;  puo' invece omettersi, per motivi di riservatezza,
la  formula  di denaturazione. I documenti sopracitati devono restare
allegati al registro di carico e scarico dell'alcole denaturato.
  8. La vigente disciplina fiscale relativa alle profumerie alcoliche
e', per quanto riguarda le profumerie prodotte con alcole denaturato,
cosi' modificata:
    a)  i  fabbricanti  ed  i  confezionatori  devono  presentare  la
denuncia  di attivazione entro i termini di cui al comma 6 e non sono
soggetti  all'obbligo  della  presentazione  della  dichiarazione  di
lavoro;
    b)  le  indicazioni  da  apporre  sulle  confezioni  sono  quelle
previste  dalla  normativa  in  materia di etichettatura dei prodotti
cosmetici;
    c)  la  disciplina  della circolazione prevista per la profumeria
confezionata si applica anche ai prodotti allo stato sfuso nonche' ai
prodotti   intermedi  contenenti  alcole  denaturato  destinati  alla
produzione  di  profumerie.  I  documenti  di  accompagnamento devono
essere  emessi  da una distinta serie speciale; in quelli relativi ai
prodotti  sfusi  e  intermedi  deve  essere  fatto  riferimento  alle
tipologie  di cui al comma 3 e devono essere indicati il quantitativo
di  alcole  presente  e la sua materia prima d'origine, la formula di
denaturazione   e   lo  stabilimento  d'impiego.  Alla  custodia  dei
documenti di accompagnamento si applicano le norme di cui all'art. 1,
comma 10;
    d)  la  circolazione  intracomunitaria  e'  effettuata secondo le
modalita'  previste  dagli  Stati  comunitari  mittenti;  in  caso di
spedizioni dal territorio nazionale, il prodotto deve essere scortato
da    documenti    commerciali    dai    quali    risulti   possibile
l'identificazione del destinatario;
    e)  il  deposito  dei  prodotti  sfusi  e  di quelli intermedi e'
soggetto  alla denuncia all'UTF ed alla tenuta del registro di carico
e scarico, obbligatoria per qualsiasi quantitativo.
  9.  E'  esonerato  dall'accisa  l'alcole  denaturato  contenuto  in
prodotti,  di  provenienza  estera,  non  destinati  al consumo umano
alimentare  e  rispondenti  alle  altre condizioni poste nel presente
articolo.  L'alcole contenuto nei suddetti prodotti, preconfezionati,
non  classificabili  fra  i  solventi e diluenti del codice NC 3814 e
diversi  dai  prodotti  cosmetici  allo stato liquido, provenienti da
Paesi  terzi,  e'  considerato  denaturato a norma se e' presente nei
suddetti  prodotti in una percentuale massima in volume non superiore
al  30  per cento. Resta ferma la facolta', per l'amministrazione, di
procedere  al  prelievo di campioni per il controllo della gradazione
alcolica.  Per  percentuali  superiori  a quella sopraindicata, per i
prodotti non preconfezionati, per i solventi e diluenti del codice NC
3814  e  per  i  cosmetici  allo stato liquido, la dogana provvede al
prelievo  di campioni per accertare se l'alcole possa essere ritenuto
denaturato,  anche  se  con  formula  diversa  da  quella  di  cui ai
precedenti  commi,  in maniera tale da impedirne un illecito uso e se
il prodotto rispetti le altre condizioni poste nel presente articolo.
Per   i   cosmetici   dichiarati   prodotti   con  alcole  denaturato
conformemente  alle  disposizioni nazionali o a quelle di altri Stati
comunitari,  scortati  da  certificazione  rilasciata  dall'autorita'
statale  del  Paese  da cui avviene l'importazione, da cui risulti la
formula  di  denaturazione,  il prelievo dei campioni e' effettuato a
scandaglio.  In  caso di esito negativo dell'analisi, qualora non sia
possibile  la  rimessa  a  norma  del prodotto; sull'alcole contenuto
nello stesso si rende dovuta l'accisa.
  10.  L'alcole  contenuto in prodotti non destinati al consumo umano
alimentare  provenienti da Paesi comunitari e' considerato denaturato
a   norma;   resta   anche   in   questo   caso   salva  la  facolta'
dell'amministrazione  di  procedere  al  prelievo  di campioni per il
controllo  delle  caratteristiche della denaturazione e dei prodotti,
anche ai fini dell'eventuale adozione delle misure previste dall'art.
27,  comma  5, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre
1992.
 
          Note all'art. 2:
             - Per il riferimento all'art. 27 del testo unico vedansi
          le note alle premesse.
             -  Il  testo dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n.
          713, e' il seguente:
             "Art. 1. - Ai fini della presente legge si intendono per
          prodotti cosmetici le sostanze e  le  preparazioni  diverse
          dai    medicamenti    destinate    ad    essere   applicate
          sull'epidermide, sul  sistema  pilifero  e  capelli,  sulle
          unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure
          sui  denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo
          o  prevalente,  di  pulirli,  profumarli,  proteggerli  per
          mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o
          correggere gli odori corporei.
             2.  I prodotti cosmetici non hanno finalita' terapeutica
          e non possono vantare attivita' terapeutiche.
             3. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi  dei
          commi  precedenti,  i prodotti che figurano nell'allegato I
          annesso alla presente legge".
             -  Il  Bitrex  e'  la  denominazione   commerciale   del
          denatonium benzoato.
             - Il testo dell'art. 8 del testo unico e' il seguente:
             "Art. 8. - 1. Destinatario di prodotti spediti in regime
          sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di
          deposito  fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita'
          professionale, abbia chiesto,  prima  del  ricevimento  dei
          prodotti,  di  essere registrato come tale presso l'ufficio
          tecnico   di   finanza,    competente    per    territorio.
          All'operatore registrato e' attribuito un codice d'accisa.
             2.  L'operatore  di  cui  al  comma  1 deve garantire il
          pagamento dell'accisa relativa ai prodotti  che  riceve  in
          regime  sospensivo,  tenere la contabilita' delle forniture
          dei prodotti, presentare i prodotti  ad  ogni  richiesta  e
          sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
             3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere
          registrato,   puo'   ricevere   nell'esercizio   della  sua
          attivita' professionale e a  titolo  occasionale,  prodotti
          soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della
          spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione
          all'ufficio tecnico di finanza, competente per  territorio,
          e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi
          a  qualsiasi  controllo  inteso  ad  accertare  l'effettiva
          ricezione della merce ed il  pagamento  dell'accisa.  Copia
          della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia
          prestata,  vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha
          ricevuta,   deve   essere   allegata   al   documento    di
          accompagnamento  previsto  dall'art.  6,  comma  3,  per la
          circolazione del prodotto.
             4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa
          e' esigibile all'atto del ricevimento della  merce  e  deve
          essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo
          giorno lavorativo successivo a quello di arrivo".
             -  Il  regolamento  (CEE)  n.  2719/92 della Commissione
          dell'11 settembre 1992 e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 276 del 19 settembre
          1992.  Tale regolamento e' stato successivamente modificato
          dal regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione  del  27
          luglio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 198 del 7 agosto 1993.
            -  Il  testo  dell'art.  27,  comma  5,  della  direttiva
          92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 e' il seguente:
          "5.  Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che
          e' stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b)
          da' luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale  Stato
          puo'  rifiutare  di  concedere  l'esenzione  o  revocare lo
          sgravio  gia'  concesso.  Lo  Stato   membro   ne   informa
          immediatamente  la Commissione. La Commissione trasmette la
          comunicazione agli altri Stati membri entro un  mese  dalla
          ricezione.  La  decisione  finale  viene  presa  secondo la
          procedura di cui all'art. 24 della direttiva 92/12/CEE. Gli
          Stati membri non sono tenuti a dare effetto  retroattivo  a
          tale decisione".