Art. 2. Impiego di alcole denaturato con denaturanti speciali 1. L'alcole etilico impiegato in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera b), del testo unico, nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare deve essere denaturato con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 4. La denaturazione puo' essere effettuata, oltre che presso gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 1, anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono dotarsi delle idonee attrezzature, nonche' negli impianti di cui al comma 12 dello stesso art. 1, per gli alcoli recuperati nei medesimi. Per l'istituzione degli opifici di denaturazione, per l'effettuazione delle operazioni di denaturazione e per la contabilizzazione dell'alcole denaturato si osservano le procedure di cui all'art. 1, commi 4 e 5. 2. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione delle profumerie e dei prodotti cosmetici di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro di alcole, delle seguenti sostanze: a) -- denatonium benzoato: grammi 0,8; -- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8; b) -- dietil ftalato: grammi 500; -- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8; c) -- alcool isopropilico: grammi 5.000; -- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8; d) -- muschio naturale o sintetico: grammi 39,5; -- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8; e) -- timolo: grammi 500. 3. Le formulazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere utilizzate per la preparazione delle profumerie alcoliche, quella della lettera c) per i prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per le lacche ed i prodotti per capelli, quella della lettera d) per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle e quella della lettera e) per prodotti per l'igiene dei denti e della bocca. Previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, le suddette formulazioni possono essere utilizzate per correlazioni diverse da quelle sopra specificate; analogamente, puo' essere autorizzata la denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati membri dell'Unione europea. Puo' essere sottoposto alla denaturazione di cui al comma 2 solo alcole "buon gusto" o "neutro". 4. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione dei detersivi liquidi e in pasta per bucato, per stoviglie e per superfici dure (NC 3402), dei lucidi per scarpe liquidi in confezione autolucidante (NC 3405), dei deodoranti ambientali in forma liquida, aerosol e spray (NC 3307), degli insetticidi in forma liquida, aerosol e spray (NC 3808) deve essere denaturato mediante l'aggiunta, per ogni ettolitro anidro di alcole, delle sottoindicate sostanze, alla condizione che nel prodotto finale il tenore alcolico non superi i 40 gradi: a) 4.000 grammi di isopropanolo; b) 500 grammi di metiletilchetone; c) 2 grammi di bitrex. 5. Su motivata richiesta dei fabbricanti dei prodotti di cui al comma 4 l'amministrazione finanziaria puo' consentire che la denaturazione venga effettuata con altre formulazioni. Per i prodotti dei commi 2 e 4 le dizioni "alcole denaturato" e simili possono risultare solo fra i componenti. 6. Chiunque intenda utilizzare l'alcole denaturato di cui al presente articolo deve presentare, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita', apposita denuncia, in duplice esemplare, al competente UTF, illustrando il processo di lavorazione ed indicando il denaturante ritenuto idoneo e la gradazione alcolica dei prodotti che intende ottenere; deve, inoltre, chiedere il rilascio della licenza fiscale prevista per la specifica attivita' da svolgere, corrispondendone il relativo diritto, e l'attribuzione della qualifica di operatore registrato, di cui all'art. 8 del testo unico. L'UTF, accertato che sussistono le condizioni, dal punto di vista fiscale, per l'esercizio della particolare attivita', rilascia la licenza, comunica il codice d'accisa e puo' procedere ad eventuali esperimenti per la determinazione dei parametri d'impiego. L'utilizzatore e' obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico dell'alcole denaturato, riportando giornalmente le partite pervenute, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, e decadalmente quelle passate alla lavorazione nonche' i prodotti ottenuti, distintamente per gradazione alcolica. 7. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato con denaturante speciale e' effettuata con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche; i trasferimenti interni dagli impianti di denaturazione a quelli di utilizzazione sono effettuati con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione "vale per la circolazione interna dell'alcole denaturato con denaturante speciale", senza la prestazione di alcuna cauzione. Nei suddetti documenti deve essere indicata la formula di denaturazione e l'impiego cui l'alcole e' destinato. In caso di denaturanti oggetto di una specifica autorizzazione, devono essere indicati gli estremi di quest'ultima; puo' invece omettersi, per motivi di riservatezza, la formula di denaturazione. I documenti sopracitati devono restare allegati al registro di carico e scarico dell'alcole denaturato. 8. La vigente disciplina fiscale relativa alle profumerie alcoliche e', per quanto riguarda le profumerie prodotte con alcole denaturato, cosi' modificata: a) i fabbricanti ed i confezionatori devono presentare la denuncia di attivazione entro i termini di cui al comma 6 e non sono soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione di lavoro; b) le indicazioni da apporre sulle confezioni sono quelle previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti cosmetici; c) la disciplina della circolazione prevista per la profumeria confezionata si applica anche ai prodotti allo stato sfuso nonche' ai prodotti intermedi contenenti alcole denaturato destinati alla produzione di profumerie. I documenti di accompagnamento devono essere emessi da una distinta serie speciale; in quelli relativi ai prodotti sfusi e intermedi deve essere fatto riferimento alle tipologie di cui al comma 3 e devono essere indicati il quantitativo di alcole presente e la sua materia prima d'origine, la formula di denaturazione e lo stabilimento d'impiego. Alla custodia dei documenti di accompagnamento si applicano le norme di cui all'art. 1, comma 10; d) la circolazione intracomunitaria e' effettuata secondo le modalita' previste dagli Stati comunitari mittenti; in caso di spedizioni dal territorio nazionale, il prodotto deve essere scortato da documenti commerciali dai quali risulti possibile l'identificazione del destinatario; e) il deposito dei prodotti sfusi e di quelli intermedi e' soggetto alla denuncia all'UTF ed alla tenuta del registro di carico e scarico, obbligatoria per qualsiasi quantitativo. 9. E' esonerato dall'accisa l'alcole denaturato contenuto in prodotti, di provenienza estera, non destinati al consumo umano alimentare e rispondenti alle altre condizioni poste nel presente articolo. L'alcole contenuto nei suddetti prodotti, preconfezionati, non classificabili fra i solventi e diluenti del codice NC 3814 e diversi dai prodotti cosmetici allo stato liquido, provenienti da Paesi terzi, e' considerato denaturato a norma se e' presente nei suddetti prodotti in una percentuale massima in volume non superiore al 30 per cento. Resta ferma la facolta', per l'amministrazione, di procedere al prelievo di campioni per il controllo della gradazione alcolica. Per percentuali superiori a quella sopraindicata, per i prodotti non preconfezionati, per i solventi e diluenti del codice NC 3814 e per i cosmetici allo stato liquido, la dogana provvede al prelievo di campioni per accertare se l'alcole possa essere ritenuto denaturato, anche se con formula diversa da quella di cui ai precedenti commi, in maniera tale da impedirne un illecito uso e se il prodotto rispetti le altre condizioni poste nel presente articolo. Per i cosmetici dichiarati prodotti con alcole denaturato conformemente alle disposizioni nazionali o a quelle di altri Stati comunitari, scortati da certificazione rilasciata dall'autorita' statale del Paese da cui avviene l'importazione, da cui risulti la formula di denaturazione, il prelievo dei campioni e' effettuato a scandaglio. In caso di esito negativo dell'analisi, qualora non sia possibile la rimessa a norma del prodotto; sull'alcole contenuto nello stesso si rende dovuta l'accisa. 10. L'alcole contenuto in prodotti non destinati al consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari e' considerato denaturato a norma; resta anche in questo caso salva la facolta' dell'amministrazione di procedere al prelievo di campioni per il controllo delle caratteristiche della denaturazione e dei prodotti, anche ai fini dell'eventuale adozione delle misure previste dall'art. 27, comma 5, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992.
Note all'art. 2: - Per il riferimento all'art. 27 del testo unico vedansi le note alle premesse. - Il testo dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e' il seguente: "Art. 1. - Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni diverse dai medicamenti destinate ad essere applicate sull'epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei. 2. I prodotti cosmetici non hanno finalita' terapeutica e non possono vantare attivita' terapeutiche. 3. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge". - Il Bitrex e' la denominazione commerciale del denatonium benzoato. - Il testo dell'art. 8 del testo unico e' il seguente: "Art. 8. - 1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita' professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato e' attribuito un codice d'accisa. 2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilita' delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento. 3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, puo' ricevere nell'esercizio della sua attivita' professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo". - Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 276 del 19 settembre 1992. Tale regolamento e' stato successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 198 del 7 agosto 1993. - Il testo dell'art. 27, comma 5, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 e' il seguente: "5. Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che e' stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b) da' luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato puo' rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio gia' concesso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione trasmette la comunicazione agli altri Stati membri entro un mese dalla ricezione. La decisione finale viene presa secondo la procedura di cui all'art. 24 della direttiva 92/12/CEE. Gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto retroattivo a tale decisione".