Art. 2 (Definizioni) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) luogo di lavoro: ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, compresi gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro, la viabilita' interna a servizio dell'attivita' stessa, le discariche, nonche' le altre aree di deposito, con l'esclusione, per le attivita' condotte mediante perforazione, delle aree di magazzinaggio e deposito non direttamente connesse alle attivita' stesse; b) titolare: l'imprenditore di miniera o cava o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava; c) sorvegliante: persona, in possesso delle capacita' e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.