Art. 2
                            (Definizioni)
1.  Agli  effetti  delle  disposizioni  di cui al presente decreto si
   intendono per:
   a) luogo di lavoro: ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si
      svolgono le attivita'  di  cui  all'articolo  1,  compresi  gli
      alloggi  a  cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro
      lavoro, la viabilita' interna a servizio dell'attivita' stessa,
      le  discariche,  nonche'  le  altre  aree  di   deposito,   con
      l'esclusione,  per le attivita' condotte mediante perforazione,
      delle  aree  di  magazzinaggio  e  deposito  non   direttamente
      connesse alle attivita' stesse;
   b)  titolare:  l'imprenditore  di  miniera o cava o il titolare di
      permesso di prospezione  o  di  ricerca  o  di  concessione  di
      coltivazione o di autorizzazione di cava;
   c)  sorvegliante:  persona,  in  possesso  delle capacita' e delle
      competenze  necessarie,   designato   dal   titolare   per   la
      sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.