Art. 2.
         Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia
    al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane

  1.  I  requisiti  di capacita' economicofinanziaria per l'esercizio
delle  attivita'  di  pulizia  di  cui  all'articolo  1  si intendono
posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
    a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di
legge,  di  tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i
soci prestatori d'opera;
    b)  assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del
titolare,  per  le  imprese individuali, dei soci, per le societa' di
persone,  degli  amministratori  per le societa' di capitali e per le
societa'  cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17
della  legge  7  marzo  1996,  n.  108, ovvero dimostrazione di avere
completamente soddisfatto i creditori;
    c)  esistenza  di  rapporti con il sistema bancario da comprovare
con   apposite   dichiarazioni  bancarie  riferite  agli  affidamenti
effettivamente accordati.
  2.  I  requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa si intendono
posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata
dei  requisiti  tecnicoprofessionali  di  cui  al  comma  3. Nel caso
dell'impresa  artigiana  trova  applicazione  l'articolo  2, comma 4,
della  legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica
non puo' essere un consulente o un professionista esterno.
  3.  I  requisiti  tecnicoprofessionali  di  cui  al comma 2, sono i
seguenti:
    a)    assolvimento    dell'obbligo    scolastico,    in   ragione
dell'ordinamento  temporalmente  vigente, e svolgimento di un periodo
di  esperienza  professionale  qualificata  nello  specifico campo di
attivita',  di  almeno  due  anni  per  le  attivita' di pulizia e di
disinfezione   e   di   almeno   tre   anni   per   le  attivita'  di
disinfestazione,  derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno
di  imprese  del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di
imprese  od  enti,  preposti  allo  svolgimento di tali attivita', in
qualita'  di  dipendente  qualificato, familiare collaboratore, socio
partecipante al lavoro o titolare di impresa;
    b)   attestato   di   qualifica  a  carattere  tecnico  attinente
l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale;
    c)  diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica
attinente l'attivita';
    d)  diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai
fini dello svolgimento dell'attivita'.
  4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia,
il  possesso  dei  requisiti  di  cui ai commi 1 e 2 e' attestato dal
titolare  o  dal  legale  rappresentante  dell'impresa all'atto della
presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o
all'albo  delle  imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a
norma  dell'articolo  20  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15, in
conformita'  al  modello di cui all'allegato A) al presente decreto e
completa dei relativi allegati.
 
          Nota all'art. 2:
            -   Il   testo   dell'art.   17   della   legge  7  marzo
          1996,  n.  108 (Disposizioni in materia di  usura),  e'  il
          seguente:
            "Art.   17.  -  1.  Il   debitore  protestato  che  abbia
          adempiuto all'obbligazione per  la  quale  il  protesto  e'
          stato  levato  e  non  abbia subito ulteriore protesto   ha
          diritto  ad  ottenere,    trascorso  un  anno  dal   levato
          protesto, la riabilitazione.
            2.  La    riabilitazione  e'  accordata   con decreto del
          presidente del tribunale  su    istanza    dell'interessato
          corredata   dai  documenti giustificativi.
            3.  Avverso  il    diniego di riabilitazione il  debitore
          puo' proporre reclamo,    entro    dieci    giorni    dalla
          comunicazione,    alla    Corte    di appello che decide in
          camera di consiglio.
            4. Il   decreto di  riabilitazione    e'  pubblicato  nel
          Bollettino  dei  protesti  cambiari  ed  e'  reclamabile ai
          sensi del comma 3 da  chiunque  vi  abbia  interesse  entro
          dieci giorni dalla pubblicazione.
            5.   Nelle   stesse   forme   di   cui   al  comma  4  e'
          pubblicato   il provvedimento della Corte  di  appello  che
          accoglie il reclamo.
            6.  Per    effetto della   riabilitazione il  protesto si
          considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto".
            -  Il  testo   dell'art.   2   della   legge   8   agosto
          1985,    n.    443  (Leggequadro  per l'artigianato), e' il
          seguente:
            "Art.  2  (Imprenditore  artigiano).  -  E'  imprenditore
          artigiano    colui   che       esercita      personalmente,
          professionalmente  e  in  qualita'  di titolare,  l'impresa
          artigiana, assumendone la  piena responsabilita' con  tutti
          gli   oneri  ed  i rischi  inerenti  alla  sua direzione  e
          gestione e   svolgendo in misura    prevalente  il  proprio
          lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
            Sono    escluse   limitazioni alla  liberta'  di  accesso
          del  singolo imprenditore  all'attivita'  artigiana  e   di
          esercizio  della  sua professione.
            Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi
          statali.
            L'imprenditore artigiano,  nell'esercizio di  particolari
          attivita'  che        richiedono      una         peculiare
          preparazione    ed   implicano responsabilita'  a tutela  e
          garanzia    degli  utenti,   deve essere   in possesso  dei
          requisiti   tecnicoprofessionali previsti    dalle    leggi
          statali".
            - Il  testo dell'art. 20 della  legge 4 gennaio 1968,  n.
          15 (Norme sulla   documentazione  amministrativa   e  sulla
          legalizzazione  e autenticazione di firme), e' il seguente:
            "Art.  20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  - La
          sottoscrizione di  istanze da  produrre agli  organi  della
          pubblica  amministrazione  puo'   essere autenticata,   ove
          l'autenticazione     sia  prescritta,     dal   funzionario
          competente  a  ricevere la  documentazione, o da un notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale,  o    altro funzionario
          incaricato dal sindaco.
            L'autenticazione deve  essere  redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione  e  consiste nell'attestazione, da parte del
          pubblico ufficiale, che  la  sottoscrizione    stessa    e'
          stata    apposta in   sua   presenza,   previo accertamento
          dell'identita' della persona che sottoscrive.
            Il pubblico ufficiale  che autentica deve  indicare    le
          modalita'  di  identificazione,  la data e il   luogo della
          autenticazione, il proprio nome e   cognome,  la  qualifica
          rivestita,  nonche' apporre  la propria firma per esteso ed
          il timbro dell'ufficio.
            Per  l'autenticazione delle  firme  apposte sui   margini
          dei    fogli intermedi   e'   sufficiente  che  il pubblico
          ufficiale  aggiunga  la propria firma".