Art. 2. Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane 1. I requisiti di capacita' economicofinanziaria per l'esercizio delle attivita' di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni: a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera; b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le societa' di persone, degli amministratori per le societa' di capitali e per le societa' cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori; c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati. 2. I requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno. 3. I requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 2, sono i seguenti: a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita', di almeno due anni per le attivita' di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa; b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale; c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attivita'; d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attivita'. 4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformita' al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), e' il seguente: "Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. 2. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. 3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Corte di appello che decide in camera di consiglio. 4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione. 5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato il provvedimento della Corte di appello che accoglie il reclamo. 6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto". - Il testo dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Leggequadro per l'artigianato), e' il seguente: "Art. 2 (Imprenditore artigiano). - E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualita' di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti dalle leggi statali". - Il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".