Art. 2. Direttive del Ministro 1. Con una o piu' direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definiti: a) gli interventi prioritari; b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalita' della relativa gestione; c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.