Art. 2. P a r a m e t r i 1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa e' riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle gia' dotate di personalita' giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilita' delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali del territorio, nonche' alla sua organizzazione politicoamministrativa. 2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalita' giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali. 3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonche' nelle aree geografiche contraddistinte da specificita' etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle localita' sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresi', essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo di cui al comma 2 puo' essere superato nelle aree ad alta densita' demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalita' formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico. 4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica e' definita in relazione agli elementi di seguito indicati: a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente; b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del bacino di utenza; c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalita' minorile; d) complessita' di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralita' di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attivita' di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonche' alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificita'. 5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualita' territoriale. 6. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la piu' efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonche' tra la necessaria varieta' dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in localita' distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore. 7. Nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale convocata a norma dell'articolo 3. 8. Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale. 9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena. A tali scuole sara' attribuita l'autonomia scolastica ai fini dell'esercizio del diritto allo studio, anche in assenza dei parametri minimi di cui all'articolo 2, comma 3, e sulla base della distribuzione territoriale degli allievi che le frequentano. Nell'attribuire l'autonomia alle scuole con lingua d'insegnamento italiana, site negli stessi ambiti territoriali, le conferenze provinciali terranno conto delle decisioni assunte nei confronti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. 10. Gli indici di riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalita', funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il dovuto riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette scuole.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 324 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 324 (Scuole con particolari finalita'). - 1. Sono scuole con particolari finalita', ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficolta', nonche' le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo".