Art. 2.
                 Soggetti e categorie di riferimento
  1.   Il    datore   di    lavoro,   con    apposito   provvedimento
dell'universita',  viene individuato  nel rettore  o nel  soggetto di
vertice  di  ogni singola  struttura  o  raggruppamento di  strutture
omogenee, qualificabile come unita'  produttiva ai sensi del presente
articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre
strutture prive di tali poteri e  per quelle di uso comune, il datore
di lavoro e' il rettore.
  2. Si intendono per  unita' produttive le strutture amministrative,
le presidenze di facolta', i  dipartimenti, gli istituti, i centri di
servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi
dell'articolo 4, comma  5, del decreto legislativo  30 dicembre 1992,
n.  502,  nonche' ogni  altra  struttura  singola o  aggregazione  di
strutture  omogenee,  dotate  di  poteri  di  spesa  e  di  gestione,
istituite  dalle universita'  ed individuate  negli atti  generali di
ateneo.
  3. Sono  considerati laboratori i luoghi  o gli ambienti in  cui si
svolgono attivita' didattica, di ricerca o di servizio che comportano
l'uso  di  macchine, di  apparecchi  ed  attrezzature di  lavoro,  di
impianti, di  prototipi o  di altri mezzi  tecnici, ovvero  di agenti
chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresi', i
luoghi o gli ambienti ove si svolgono attivita' al di fuori dell'area
edificata  della sede  - quali,  ad esempio,  campagne archeologiche,
geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di
didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attivita' svolte
e, per  ognuno di  essi, considerata  l'entita' del  rischio, vengono
individuate specifiche misure di  prevenzione e protezione, tanto per
il loro normale  funzionamento che in caso di emergenza,  e misure di
sorveglianza sanitaria.
  4.   Oltre   al   personale   docente,   ricercatore,   tecnico   e
amministrativo dipendente dell'universita', si intende per lavoratore
anche  quello  non  organicamente  strutturato e  quello  degli  enti
convenzionati,  sia  pubblici  che privati,  che  svolge  l'attivita'
presso  le strutture  dell'universita', salva  diversa determinazione
convenzionalmente   concordata,  nonche'   gli  studenti   dei  corsi
universitari,  i dottorandi,  gli  specializzandi,  i tirocinanti,  i
borsisti  ed  i  soggetti  ad  essi  equiparati,  quando  frequentino
laboratori  didattici,  di  ricerca  o  di  servizio  e,  in  ragione
dell'attivita'   specificamente  svolta,   siano  esposti   a  rischi
individuati nel documento di valutazione.
  5.  Per responsabile  della  attivita' didattica  o  di ricerca  in
laboratorio  si  intende  il  soggetto che,  individualmente  o  come
coordinatore di gruppo,  svolge attivita' didattiche o  di ricerca in
laboratorio.
 
           Nota all'art. 2:
            - Il comma 5 dell'art. 4    del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.   502 (Riordino   della   disciplina in
          materia  sanitaria, a  norma dell'art.  1  della  legge  23
          ottobre 1992,  n.  421),  cosi'  come modificato  dall'art.
          5 del decreto  legislativo 7 dicembre  1993, n.  517, e' il
          seguente:
            "5.    I    policlinici    universitari    sono   aziende
          dell'universita'   dotate   di   autonomia   organizzativa,
          gestionale,      patrimoniale   e   contabile.  Lo  statuto
          dell'universita' determina,   su proposta   della  facolta'
          di  medicina,   le   modalita'   organizzative    e  quelle
          gestionali,    nel  rispetto  dei  fini  istituzionali,  in
          analogia  ai  principi del presente decreto    fissati  per
          l'azienda  ospedaliera.    La  gestione    dei  policlinici
          universitari  e'   informata   al principio  dell'autonomia
          economicofinanziaria  e dei  preventivi  e consuntivi   per
          centri  di costo, basati sulle prestazioni effettuate".