Art. 2. Soggetti e categorie di riferimento 1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'universita', viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unita' produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro e' il rettore. 2. Si intendono per unita' produttive le strutture amministrative, le presidenze di facolta', i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle universita' ed individuate negli atti generali di ateneo. 3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attivita' didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresi', i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attivita' al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attivita' svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entita' del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria. 4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'universita', si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attivita' presso le strutture dell'universita', salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonche' gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attivita' specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione. 5. Per responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attivita' didattiche o di ricerca in laboratorio.
Nota all'art. 2: - Il comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' il seguente: "5. I policlinici universitari sono aziende dell'universita' dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'universita' determina, su proposta della facolta' di medicina, le modalita' organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari e' informata al principio dell'autonomia economicofinanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate".