Art.2
                              (Oggetto)
1.   Il   presente   regolamento   detta   la   disciplina   generale
dell'autonomia  delle  istituzioni scolastiche, individua le funzioni
ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di
legge abrogate.
2.  Il  presente  regolamento,  fatta  salva l'immediata applicazione
delle   disposizioni   transitorie,   si   applica  alle  istituzioni
scolastiche a decorrere dal 1 settembre 2000.
3.  Le  istituzioni  scolastiche  parificate, pareggiate e legalmente
riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza
con  le  proprie finalita', il loro ordinamento alle disposizioni del
presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo
armonizzano    con    quelle    relative   all'autonomia   didattica,
organizzativa,   di   ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo  e  alle
iniziative  finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4.  li  presente  regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni
del  sistema  scolastico,  i  diversi tipi e indirizzi di studio e le
esperienze  formative  e  le attivita' nella scuola dell'infanzia. La
terminologia adottata tiene conto della pluralita' di tali contesti.