Art. 2 Designazione 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge, Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalita' giuridica di diritto privato, codice fiscale 10566361001, e' designata quale organismo nazionale italiano di accreditamento. 2. Accredia si adegua completamente e celermente, comunque non oltre novanta giorni dalla data del presente decreto, a tutte le prescrizioni del Regolamento e del decreto in pari data di cui in premessa, nonche' alle eventuali successive prescrizioni che saranno adottate con la medesima procedura. 3. Il Ministero dello sviluppo economico da' immediata comunicazione del presente provvedimento alla Commissione europea ed all'infrastruttura europea competente, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3, del regolamento. 4. Nel caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui al comma 2 e quando all'esito di un controllo o sulla base di eventuali segnalazioni della Commissione europea o degli altri Ministeri interessati l'Autorita' nazionale italiana per l'accreditamento accerta che Accredia non e' piu' in possesso dei requisiti prescritti per svolgere la specifica attivita' di organismo nazionale italiano di accreditamento o ha commesso una violazione grave dei suoi obblighi, la medesima Autorita' adotta entro trenta giorni tutte le misure appropriate per limitare, sospendere o revocare la designazione di cui al presente decreto informandone tempestivamente la Commissione europea.