Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali»: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse; b) «biomassa da intese di filiera»: la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005; c) «biomassa da filiera corta»: la biomassa e il biogas di cui al punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio e' misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente decreto.