Art. 2 L'organismo «CCPB S.r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, cosi' come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorita' nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca del provvedimento di iscrizione. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2012 Il direttore generale: La Torre