Art. 2 Disposizioni sulle modalita' di rimborso dei costi non recuperabili 1. La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa Conguaglio), secondo le indicazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, provvede entro il 31 luglio 2012, al rimborso delle partite economiche di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2005 a favore di IREN Energia SpA. Per la copertura del fabbisogno sono utilizzate le disponibilita' del "Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione", istituito presso la Cassa Conguaglio. 2. L'Autorita' assicura con propri provvedimenti la disponibilita' presso la Cassa Conguaglio dei fondi necessari per il pagamento integrale delle partite economiche di cui al comma 1 entro il termine ivi stabilito. 3. Qualora non rimborsate nel termine individuato al comma 1, alle partite economiche di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2005, al netto delle relative quantita' rimborsate, si applica, a decorrere dal 1° agosto 2012, un tasso di interesse pari all'euribor a 3 mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente.