Art. 2 
 
              Disposizioni sulle modalita' di rimborso 
                     dei costi non recuperabili 
 
  1. La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito:  Cassa
Conguaglio), secondo  le  indicazioni  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, provvede entro il 31  luglio  2012,  al  rimborso
delle partite economiche di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2005
a favore di IREN Energia SpA. Per la copertura  del  fabbisogno  sono
utilizzate le disponibilita' del "Conto per  la  reintegrazione  alle
imprese  produttrici  -  distributrici  dei   costi   sostenuti   per
l'attivita' di produzione di energia  elettrica  nella  transizione",
istituito presso la Cassa Conguaglio. 
  2. L'Autorita' assicura con propri provvedimenti la  disponibilita'
presso la Cassa Conguaglio  dei  fondi  necessari  per  il  pagamento
integrale delle partite economiche di cui al comma 1 entro il termine
ivi stabilito. 
  3. Qualora non rimborsate nel termine individuato al comma 1,  alle
partite economiche di cui al decreto ministeriale 10 marzo  2005,  al
netto delle relative quantita' rimborsate, si  applica,  a  decorrere
dal 1° agosto 2012, un tasso di interesse pari all'euribor a 3  mesi,
calcolato come  media  delle  quotazioni  giornaliere  del  trimestre
precedente.