(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                       Finalita' istituzionali 
 
    1. L'Universita', in conformita' ai principi  della  Costituzione
della Repubblica italiana e della  Magna  charta  sottoscritta  dalle
Universita' dei paesi europei ed  extraeuropei,  afferma  la  propria
funzione  pubblica,  il  proprio  carattere  laico,  pluralistico  ed
indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 
    2. L'Universita' garantisce,  al  suo  interno,  la  liberta'  di
manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione. 
    3. Come suo fine primario, l'Universita' persegue  l'elaborazione
e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo  ed  organizzando  la
ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione  culturale  e
professionale, nonche' la crescita civile degli studenti. 
    4.   L'Universita'   riconosce   ed   afferma   l'inscindibilita'
dell'attivita' didattica e dell'attivita' di ricerca. Nel rispetto ed
in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce  il
valore fondamentale della liberta' di ricerca  senza  distinzioni  di
ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonche' la liberta'  di
insegnamento dei singoli docenti. 
    5.  L'Universita'  riconosce  e  garantisce   l'autonomia   delle
strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca
e della didattica. 
    6. L'Universita' avversa il perseguimento di  scopi  contrari  ai
principi della dignita' e liberta' dell'uomo e della convivenza tra i
popoli. 
    7.  L'Universita'  concorre  allo  sviluppo  culturale,  sociale,
economico  e  produttivo  del  Paese,  anche  in  collaborazione  con
soggetti  nazionali,  internazionali,  pubblici   e   privati.   Essa
favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture. 
    8. L'Universita' partecipa allo sviluppo e alla realizzazione del
piano nazionale della ricerca scientifica e concorre all'elaborazione
di piani regionali. 
    9. L'Universita' si pone quale polo di impulso e aggregazione  di
interessi  coordinati  finalizzati  al  superamento  del  divario  di
sviluppo delle aree depresse. 
    10.  L'Universita'  assicura  l'apporto  di  tutte  le  strutture
didattiche e di ricerca alla realizzazione del  diritto  alla  salute
previsto dall'articolo 32 della Costituzione.