Art. 2 Ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni 1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione, attraverso il portale PUNTO FISCO e nel rispetto delle previsioni delle convenzioni di cooperazione informatica gia' attive con i comuni, le informazioni riguardanti gli esiti delle segnalazioni qualificate trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1 del decreto - legge 30 settembre 2005, n. 203 e dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, nonche' le ulteriori informazioni che verranno determinate, di concerto con l' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con successivo provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate di cui all'art. 2, comma 10, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2012 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Monti