Art. 2 
 
 
Disposizioni in materia di finanziamento di  infrastrutture  mediante
                          defiscalizzazione 
 
  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'alinea e' (( sostituito dal )) seguente: 
  «1. Al fine di favorire la realizzazione di  nuove  infrastrutture,
previste in  piani  o  programmi  di  amministrazioni  pubbliche,  da
realizzare con contratti di  partenariato  pubblico  privato  di  cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, riducendo ovvero azzerando il  contributo  pubblico  a  fondo
perduto,  in  modo  da   assicurare   la   sostenibilita'   economica
dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto  conto  delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per  le  societa'  di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  nonche',  a  seconda  delle  diverse   tipologie   di
contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»; 
  b) il comma 2-ter e' soppresso; 
  c) al comma 2-quater: 
  1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis»; 
  2) le parole: «di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e  2-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»; 
    d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: 
  «2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo  1,
commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con  riguardo
agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed  in  parte
finanziati ai sensi del citato comma 991.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  18  della  legge  12
          novembre  2011,  n.  183  recante:  Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art.  18  Finanziamento  di  infrastrutture   mediante
          defiscalizzazione. 
              1. Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture,  previste   in   piani   o   programmi   di
          amministrazioni pubbliche, da realizzare con  contratti  di
          partenariato pubblico privato  di  cui  all'art.  3,  comma
          15-ter, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,
          riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico  a  fondo
          perduto, in modo da assicurare la sostenibilita'  economica
          dell'operazione di  partenariato  pubblico  privato  tenuto
          conto delle condizioni di mercato, possono essere previste,
          per le societa' di progetto costituite ai  sensi  dell'art.
          156 del codice di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche',  a
          seconda  delle  diverse  tipologie  di  contratto,  per  il
          soggetto interessato, le seguenti misure: 
              a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante  il
          periodo di concessione possono essere compensate totalmente
          o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto; 
              b)  il  versamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          dovuta ai sensi dell'art. 27  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, puo' essere assolto  mediante  compensazione
          con il predetto contributo pubblico a  fondo  perduto,  nel
          rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del  28
          novembre  2006,  relativa  all'IVA   e   delle   pertinenti
          disposizioni in materia di  risorse  proprie  del  bilancio
          dell'Unione europea,  nonche',  limitatamente  alle  grandi
          infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
          anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
          valore aggiunto relativa alle  operazioni  di  importazione
          riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento; 
              c)  l'ammontare  del  canone  di  concessione  previsto
          dall'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,  n.
          296, e successive  modificazioni,  nonche',  l'integrazione
          prevista dall'art. 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,
          possono  essere   riconosciuti   al   concessionario   come
          contributo in conto esercizio. 
              2. L'importo del contributo pubblico  a  fondo  perduto
          nonche' le modalita' e i termini delle misure  previste  al
          comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono  posti  a
          base di gara per  l'individuazione  del  concessionario,  e
          successivamente riportate nel contratto di  concessione  da
          approvare con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. La misura massima del  contributo  pubblico,
          ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere
          il 50 per cento del costo dell'investimento e  deve  essere
          in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
          materia. 
              2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
          lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per  cento,  e'
          determinato    per    ciascun     anno     di     esercizio
          dell'infrastruttura: 
              a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture,  in
          misura  pari  all'ammontare  delle   riscossioni   dell'IVA
          registrato nel medesimo anno; 
              b)  in  relazione  a  progetti  di  ampliamento  ovvero
          potenziamento di infrastrutture esistenti, in  misura  pari
          alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni  dell'IVA
          registrato nel medesimo anno e la media  delle  riscossioni
          conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
          in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento. 
              2-ter. (Soppresso). 
              2-quater.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono  stabilite  le
          modalita'  di  accertamento,   calcolo   e   determinazione
          dell'incremento di  gettito  di  cui  al  comma  2-bis,  di
          corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto
          gettito alla  societa'  di  progetto,  nonche'  ogni  altra
          disposizione  attuativa  della  disposizione  di   cui   al
          predetto comma 2-bis. 
              2-quinquies.  Restano  salve  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto
          gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato
          comma 991. 
              3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2  e'
          subordinata  all'emanazione  del  decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 104, comma
          4, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. 
              4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
          economico-finanziario si procede alla verifica del  calcolo
          del  costo  medio  ponderato  del  capitale  investito   ed
          eventualmente del premio di rischio indicati nel  contratto
          di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
          misure  previste  al  comma  1  sulla   base   dei   valori
          consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
          luce  delle  stime  di  traffico  registrate  nel  medesimo
          periodo.».