(( Art. 2 bis 
 
 
               Regole tecniche per le basi di dati )) 
 
  ((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, predispone le regole tecniche  per  l'identificazione  delle
basi di dati critiche tra quelle di interesse  nazionale  specificate
dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  per  definirne  le
modalita'  di  aggiornamento  in  modo  che,  secondo  gli   standard
internazionali di riferimento, sia garantita  la  qualita'  dei  dati
presenti.))