Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  e
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79.  Valgono,
inoltre, le definizioni di  cui  all'art.  2,  comma  1  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e, per le parti non  incompatibili
con il presente decreto, le definizioni di cui all'allegato  A  della
delibera dell'Autorita' per l'energia e il gas del 27  ottobre  2011,
EEN 9/11, fino alla pubblicazione del  decreto  di  cui  all'art.  6,
comma 2. 
  2. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni: 
  a) «energia elettrica complessivamente distribuita  sul  territorio
nazionale»: si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai
clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da  tutti  i  soggetti
aventi   diritto   ad   esercitare   l'attivita'   di   distribuzione
dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo
16 marzo 1999, n.  79,  ivi  inclusi  gli  autoconsumi  dei  medesimi
soggetti; 
  b) «energia elettrica distribuita da un distributore»:  si  intende
l'energia elettrica trasportata a tutti  i  livelli  di  tensione  ai
clienti finali connessi alla rete dello stesso  distributore,  avente
diritto  ad  esercitare  l'attivita'  di  distribuzione  dell'energia
elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo; 
  c) «obblighi quantitativi nazionali»: e' la quota  degli  obiettivi
quantitativi nazionali che deve essere  conseguita,  rispettivamente,
dai  singoli  distributori  di  energia  elettrica  e  gas  naturale,
calcolati  in  relazione  al  valore  medio   del   coefficiente   di
durabilita' pari a 2,5 cosi' come da premessa al presente decreto; 
  d)  «grandi  progetti»:  progetti  di  efficientamento   energetico
realizzati su infrastrutture, su processi industriali o  relativi  ad
interventi  realizzati  nel  settore  dei  trasporti,  che  generano,
nell'arco di un anno  dalla  loro  implementazione,  risparmi,  anche
potenziali, superiori o uguali a 35000tep; 
  e) «soggetti con obbligo di nomina  dell'energy  manager»:  sono  i
soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della  legge  n.  10/1991,  che
hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile  per  la
conservazione e l'uso razionale dell'energia; 
  f) «vita tecnica»: dell'intervento e' il numero di anni  successivi
alla realizzazione dell'intervento durante i quali si assume che  gli
apparecchi o dispositivi installati  funzionino  e  inducano  effetti
misurabili sui consumi di energia; 
  g) «vita utile» : dell'intervento e' il  numero  di  anni  previsti
all'art. 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004, all'art. 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio
2004 e successive modificazioni ed integrazioni.