Art. 2 Ambito applicativo 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento n. 260/2012, sono soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento i servizi di bonifico e di addebito diretto nazionali tra i quali rientrano quelli riportati, a titolo esemplificativo, nell'allegato al presente provvedimento. 2. I bonifici per cassa costituiscono bonifici ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento n. 260/2012. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento n. 260/2012, non sono soggetti all'obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento i servizi diversi dai bonifici e dagli addebiti diretti nazionali tra i quali rientrano quelli riportati, a titolo esemplificativo, nell'allegato al presente provvedimento.