Art. 2 Riconoscimento dei contributi per gli edifici ubicati nei centri storici del Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere 1. Hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unita' immobiliari ubicate nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma. 2. Il riconoscimento dei contributi e' regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla citta' dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per gli altri Comuni del cratere, di seguito indicati come "Ufficio speciale". 3. La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al Comune di L'Aquila, tramite l'Ufficio speciale, e agli altri Comuni del cratere territorialmente competenti tramite gli Uffici territoriali, che sono responsabili della istruttoria ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. La domanda per il riconoscimento dei contributi deve essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonche' da almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 10 del presente decreto al fine di consentire valutazioni comparative. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al successivo art. 10, la domanda deve essere comunque corredata da offerte provenienti da imprese o progettisti selezionati dal committente tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilita' e professionalita'. 5. Le unita' immobiliari di cui al comma 1 sono quelle ricomprese in edifici che risultino danneggiati in conseguenza del sisma e ubicate all'interno delle aree individuate con decreto del Commissario delegato del 9 marzo 2010, n. 3. 6. La valutazione del danno e della vulnerabilita' dei singoli edifici e' desunta dalle risultanze e dai dati contenuti nella scheda di primo livello rilevamento danno AeDES o dalla scheda modello B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, con esito di agibilita' univoco e definitivo, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni. Gli esiti dovranno essere pubblicati dal Comune di L'Aquila e dagli altri Comuni del cratere entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni ove non si sia gia' provveduto. 7. In caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovra' essere verificato e validato dall'Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. In caso di compresenza, su uno stesso edificio, di scheda AeDES e scheda Modello B-DP, anche con esito identico, prevalgono i dati contenuti della scheda AeDES e per gli aspetti storico-architettonico ed artistici quelli contenuti nella scheda Modello B-DP.