Art. 2 
 
Riconoscimento dei contributi per  gli  edifici  ubicati  nei  centri
  storici del Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere 
  1. Hanno accesso  ai  contributi  previsti  per  la  ricostruzione,
conseguente agli eventi sismici del  6  aprile  2009,  i  proprietari
ovvero i titolari di altro diritto reale di  godimento  sulle  unita'
immobiliari ubicate nel Comune di L'Aquila e negli altri  Comuni  del
cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione  in  conseguenza
dei danni provocati dal sisma. 
  2. Il riconoscimento dei contributi e' regolato dalle  disposizioni
previste dal decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  dalle  relative
ordinanze  e  decreti  attuativi  vigenti,   ove   applicabili,   con
particolare riferimento alle ordinanze del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10  giugno  2009,
n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n.  4013  del  23  marzo  2012,  e  dal
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' dal presente decreto e dai
successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per  la  ricostruzione
competente sulla citta' dell'Aquila e dall'Ufficio speciale  per  gli
altri  Comuni  del  cratere,  di  seguito  indicati   come   "Ufficio
speciale". 
  3. La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al
Comune di L'Aquila, tramite l'Ufficio speciale, e agli  altri  Comuni
del  cratere   territorialmente   competenti   tramite   gli   Uffici
territoriali,  che  sono  responsabili  della  istruttoria  ai  sensi
dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  4. La domanda per il  riconoscimento  dei  contributi  deve  essere
corredata da almeno cinque offerte acquisite da imprese,  nonche'  da
almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati  tra  quelli
compresi nell'elenco di cui all'art. 10 del presente decreto al  fine
di   consentire   valutazioni   comparative.   Sino   all'istituzione
dell'elenco di cui al successivo art.  10,  la  domanda  deve  essere
comunque corredata da offerte provenienti da  imprese  o  progettisti
selezionati dal committente tra soggetti  che  garantiscono  adeguati
livelli di affidabilita' e professionalita'. 
  5. Le unita' immobiliari di cui al comma 1 sono  quelle  ricomprese
in edifici che risultino  danneggiati  in  conseguenza  del  sisma  e
ubicate  all'interno  delle  aree   individuate   con   decreto   del
Commissario delegato del 9 marzo 2010, n. 3. 
  6. La valutazione del danno  e  della  vulnerabilita'  dei  singoli
edifici e' desunta dalle risultanze e dai dati contenuti nella scheda
di primo livello rilevamento danno AeDES o dalla scheda modello  B-DP
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  23
febbraio 2006, con esito di agibilita'  univoco  e  definitivo,  alla
data di pubblicazione delle presenti disposizioni. Gli esiti dovranno
essere pubblicati dal Comune di L'Aquila e  dagli  altri  Comuni  del
cratere  entro  60  giorni   dalla   pubblicazione   delle   presenti
disposizioni ove non si sia gia' provveduto. 
  7. In caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F",  o
di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione  del
progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui  esito
dovra' essere verificato e  validato  dall'Ufficio  speciale  per  il
Comune di Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni del
cratere, in  sede  di  presentazione  del  progetto  parte  prima  o,
motivatamente, del progetto parte seconda. In caso di compresenza, su
uno stesso edificio, di scheda AeDES e scheda Modello B-DP, anche con
esito identico, prevalgono i dati contenuti della scheda AeDES e  per
gli aspetti  storico-architettonico  ed  artistici  quelli  contenuti
nella scheda Modello B-DP.