Art. 2 Pubblicizzazione dei prezzi visibile dalla carreggiata stradale 1. In attuazione dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per prezzi effettivamente praticati al consumo da esporre in modo visibile dalla carreggiata si intendono i prezzi per modalita' di erogazione del carburante senza servizio, ove presenti, e i prezzi per modalita' di erogazione con servizio. 2. I prezzi, ove presente e attiva la modalita' non servito, devono essere pubblicizzati su appositi cartelloni, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. Nei casi in cui la modalita' non servito non sia presente o nei momenti in cui non sia attiva, devono essere comunque esposti i prezzi della modalita' con servizio, segnalando la diversa forma di erogazione. Il prezzo dei prodotti GPL e metano possono essere esposti su cartelloni separati, purche' collocati in modo da mantenere l'ordine di esposizione di cui sopra. 3. Ove presente e attiva anche la modalita' di rifornimento con servizio, i relativi prezzi praticati al pubblico devono essere riportati su supporti o cartelli separati, mantenendo il medesimo ordine ed indicandoli solo come differenza in aumento rispetto al prezzo non servito, ove esso sia presente e attivo. Negli altri casi il prezzo con servizio praticato e' direttamente indicato nella cartellonistica di cui al comma 2, specificando la modalita' di erogazione. 4. Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico, esposti in modo visibile dalla carreggiata stradale, devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 23, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relative norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 5. L'altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi esposti sui supporti e sui cartelli di cui al comma 2, deve essere determinata in modo da garantirne la visibilita' in condizioni di sicurezza e assicurando indicativamente una dimensione minima dei caratteri di almeno 12 centimetri, salvo incompatibilita' derivante da altre disposizioni. 6. I prezzi devono essere esposti in euro per litro o, per il metano, in euro per chilogrammo, indicando le cifre decimali fino alla terza. Le prime due cifre decimali del prezzo esposto in euro devono essere evidenziate in base alla dimensione o il risalto dei caratteri, attraverso l'indicazione della terza cifra, alternativamente, in formato apice o pedice ovvero con minore luminosita' o risalto cromatico. 7. Quando nell'impianto siano presenti e attive diverse modalita' di erogazione non servito, l'obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica e' riferito alla modalita' con prezzo piu' basso di offerta al pubblico.