Art. 2 
 
  1. I comuni e le province delle regioni a statuto  ordinario  danno
adeguata  pubblicita'  del  presente   decreto   sul   proprio   sito
istituzionale, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione
del proprio bilancio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 278