Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi degli articoli 20, 24, comma 4, 27, 28, 29, 32, 33, 35, comma 2, e 36, le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonche' per lo svolgimento delle attivita' dei certificatori qualificati. 2. Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano ai certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformita' al Codice. 3. Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai sensi del Codice, si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2, anche le disposizioni di cui al Titolo III. 4. I certificatori accreditati rendono disponibile ai propri titolari un sistema di validazione temporale conforme alle disposizioni di cui al Titolo IV. 5. Le disposizioni di cui al Titolo V si applicano ai soggetti che intendono realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Codice. Non si applicano a soluzioni di firma elettronica qualificata e digitale. 6. Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello spazio economico europeo in conformita' alle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 13 del 19 gennaio 2000, e' consentito di circolare liberamente nel mercato interno.