Art. 2 
 
  1. Le autorita' sanitarie e di controllo e gli  organi  di  polizia
giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta  osservanza  del
presente provvedimento,  con  applicazione  delle  sanzioni  indicate
all'art. 25 del  regio  decreto  24  dicembre  1934,  n.  2316,  come
modificato dall'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 novembre  2012,  n.
189.