Art. 2 
 
Finanziamenti  per  l'acquisto  di  nuovi  macchinari,   impianti   e
  attrezzature da parte delle piccole e medie imprese 
 
  1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti  al  sistema
produttivo,  le  ((micro)),  le  piccole  e   medie   imprese,   come
individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso
agevolato  ((per  gli  investimenti,  anche  mediante  operazioni  di
leasing finanziario, in macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  nonche'
per gli investimenti  in  hardware,  in  software  ed  in  tecnologie
digitali.)) 
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono  concessi,  entro  il  31
dicembre  2016,  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  di  leasing  finanziario,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma
7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le  finalita'
di cui all'articolo 3, comma 4-bis,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8. 
  3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni
dalla data di stipula del contratto e sono accordati  per  un  valore
massimo complessivo non superiore a 2 milioni di  euro  per  ciascuna
impresa  beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'   iniziative   di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento  per
cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui  al  comma
5. 
  4. Alle imprese di cui al  comma  1  il  Ministero  dello  sviluppo
economico concede un contributo, rapportato agli interessi  calcolati
sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima  e  con  le
modalita' stabilite con il decreto di cui al  comma  5.  L'erogazione
del predetto contributo e' effettuata in piu' quote  determinate  con
il medesimo decreto. I contributi sono concessi  nel  rispetto  della
disciplina  comunitaria   applicabile   e,   comunque,   nei   limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, ((secondo periodo.)) 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  i
requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente
articolo, la misura massima di cui al  comma  4  e  le  modalita'  di
erogazione  dei  contributi  medesimi,  le  relative   attivita'   di
controllo nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
cui al comma 2. 
  6. La concessione dei finanziamenti di  cui  al  presente  articolo
puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nella   misura   massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di  accesso
e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo  sui
predetti finanziamenti. 
  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   sentito   il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  l'Associazione  Bancaria  Italiana  e
Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione  agli  aspetti  di  competenza,  per  la  definizione,   in
particolare: 
  a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle  banche  ((e
agli intermediari di cui al comma 2)) del plafond di provvista di cui
al comma 2, anche mediante meccanismi  premiali  che  favoriscano  il
piu' efficace utilizzo delle risorse; 
  b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in
garanzia per l'utilizzo da parte delle banche ((e degli  intermediari
di cui al comma 2)) della provvista di cui al comma 2; 
  c) delle attivita' informative, di monitoraggio  e  rendicontazione
((che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari  di  cui
al comma 2)) aderenti alla convenzione, con modalita' che  assicurino
piena trasparenza ((sulle misure previste dal presente articolo)). 
  8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di  2,5
miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili
ovvero che si renderanno  disponibili  con  successivi  provvedimenti
legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli
esiti del monitoraggio sull'andamento  dei  finanziamenti  effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al
Ministero dello sviluppo economico ed al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione
dei contributi di cui al comma 4, e'  autorizzata  la  spesa  di  7,5
milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni  di  euro  per  l'anno
2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,
di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di  6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  ((8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano,
compatibilmente con la normativa europea vigente  in  materia,  anche
alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La raccomandazione della  Commissione  del  6  maggio
          2003  n.  2003/361/CE  relativa  alla   definizione   delle
          microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata  nella
          G.U.U.E. del 20 maggio 2003, n. L 124. 
              - si riporta il testo del comma 4-bis, dell'articolo 3,
          del decreto legge 10 febbraio 2009, n.  5  recante  "Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario",
          pubblicato nella  Gazz.  Uff.  11  febbraio  2009,  n.  34,
          convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009,  n.
          33, pubblicata nella Gazz. Uff.  11  aprile  2009,  n.  85,
          S.O.: 
              "Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese 
              1-4 (Omissis) 
              4-bis.  Le  operazioni,  effettuate  ai   sensi   dell'
          articolo 5, comma  7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
          quale  quella  della  concessione  di  finanziamenti,   del
          rilascio  di  garanzie,  dell'assunzione  di  capitale   di
          rischio o di debito, e possono essere  realizzate  anche  a
          favore delle piccole  e  medie  imprese  per  finalita'  di
          sostegno  dell'economia.  Le  predette  operazioni  possono
          essere  effettuate  in  via   diretta   ovvero   attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito, ad  eccezione  delle  operazioni  a  favore  delle
          piccole e  medie  imprese  che  possono  essere  effettuate
          esclusivamente  attraverso  l'intermediazione  di  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
          sottoscrizione di fondi comuni di investimento  gestiti  da
          una societa' di gestione collettiva del  risparmio  di  cui
          all'  articolo  33  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno  o  piu'
          fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa.  Lo
          Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
          a 500.000  euro  di  quote  di  societa'  di  gestione  del
          risparmio   finalizzate   a   gestire   fondi   comuni   di
          investimento  mobiliare  di   tipo   chiuso   riservati   a
          investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
          quelli del rafforzamento patrimoniale  e  dell'aggregazione
          delle imprese di minore dimensione. 
              4-ter-4-quinquies (Omissis)". 
              - per il testo del comma 100, lettera a), dell'articolo
          2, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662 si vedano  i
          riferimenti normativi all'art.1.