Art. 2 
 
                Altre disposizioni in materia di IMU 
 
   1. Per l'anno 2013 non e'  dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. (( Per il medesimo anno
l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.)) 
  2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere
dal 1º gennaio 2014 sono esenti  dall'imposta  municipale  propria  i
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati.»; 
    b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita' immobiliari
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «agli   alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case  popolari
(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque
denominati, aventi le  stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in
attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». 
  3. Alla  lettera  i)  del  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  parole:  «sanitarie,»,
sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014. 
  4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all'abitazione
principale. ((Per l'anno  2013,  la  disposizione  di  cui  al  primo
periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.)) A  decorrere  dal  1°
gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale  i  fabbricati
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come  definiti  dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 
  5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della
residenza anagrafica ai fini dell'applicazione  della  disciplina  in
materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto
edilizio  urbano  come  unica  unita'   immobiliare,   ((purche'   il
fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o  A/9,
che sia)) posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e  alle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad  ordinamento  civile,  nonche'  dal  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia.  ((Per
l'anno 2013, la disposizione di cui al primo  periodo  si  applica  a
decorrere dal 1° luglio.)) 
  ((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al  presente
articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro  il
termine  ordinario  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni   di
variazione  relative   all'imposta   municipale   propria,   apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la
presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale  attesta  il
possesso dei requisiti e indica gli  identificativi  catastali  degli
immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto  modello  le
modifiche eventualmente necessarie per  l'applicazione  del  presente
comma. 
  5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212,  l'articolo  13,  comma  14-bis,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che  le  domande  di
variazione catastale  presentate  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma
2-bis, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  e  l'inserimento
dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti  previsti
per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui  all'articolo
9 del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente  a  quello  di
presentazione della domanda.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge  6
          dicembre 2011,  n.  201,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
          finanza degli enti territoriali, a  norma  dell'articolo  4
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 7. (Esenzioni) 
              1. Sono esenti dall'imposta: 
              a) gli immobili posseduti dallo Stato,  dalle  regioni,
          dalla province, nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli
          indicati nell'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  4,
          dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle   istituzioni   sanitarie
          pubbliche autonome di cui all'articolo 41  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833  ,  dalle  camere  di   commercio,
          industria,   artigianato    ed    agricoltura,    destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali; 
              b) i fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
              c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali  di
          cui all'articolo 5-bis del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,   e   successive
          modificazioni; 
              d) i fabbricati destinati esclusivamente  all'esercizio
          del culto, purche' compatibile con  le  disposizioni  degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
              e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
          negli articoli 13, 14, 15 e 16  del  Trattato  lateranense,
          sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con  legge
          27 maggio 1929, n. 810; 
              f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  e  alle
          organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
              g)   i   fabbricati   che,   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili,  sono  stati  recuperati  al  fine  di  essere
          destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge  5
          febbraio 1992, n. 104 , limitatamente  al  periodo  in  cui
          sono adibiti direttamente allo svolgimento delle  attivita'
          predette; 
              h) i terreni agricoli ricadenti in aree  montane  o  di
          collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
          dicembre 1977, n. 984; 
              i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti   di   cui
          all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
          con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
          previdenziali,   sanitarie,   di    ricerca    scientifica,
          didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e  sportive,
          nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno  durante
          il quale sussistono le condizioni prescritte.". 
              - Il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  22
          aprile 2008, reca "Definizione di alloggio sociale ai  fini
          dell'esenzione dall'obbligo  di  notifica  degli  aiuti  di
          Stato, ai  sensi  degli  articoli  87  e  88  del  Trattato
          istitutivo della Comunita' europea.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  28,  del
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
          materia di rapporto di impiego del personale della carriera
          prefettizia, a norma dell'articolo 10 della  L.  28  luglio
          1999, n. 266): 
              "Art. 28. (Materie di negoziazione.) 
              1. Formano oggetto del procedimento negoziale: 
              a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
          secondo parametri appositamente definiti in tale  sede  che
          ne  assicurino,  nell'ambito  delle   risorse   finanziarie
          disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati,  rapportati
          alla figura apicale; 
              b) l'orario di lavoro; 
              c) il congedo ordinario e straordinario; 
              d) la reperibilita'; 
              e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
              f) i permessi brevi per esigenze personali; 
              g) le aspettative ed i permessi sindacali; 
              h) l'individuazione di  misure  idonee  a  favorire  la
          mobilita' di sede, aggiuntive rispetto  a  quelle  previste
          per i  funzionari  non  assegnatari  di  alloggi  da  parte
          dell'amministrazione dell'interno. 
              2.". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1,  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente): 
              "Art. 1. (Principi generali) 
              1. Le disposizioni della presente legge, in  attuazione
          degli  articoli  3,  23,  53  e  97   della   Costituzione,
          costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario
          e possono essere derogate o modificate solo espressamente e
          mai da leggi speciali. 
              2.  L'adozione  di  norme  interpretative  in   materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
              3. Le regioni a statuto ordinario regolano  le  materie
          disciplinate  dalla  presente  legge  in  attuazione  delle
          disposizioni  in  essa  contenute;  le  regioni  a  statuto
          speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono, entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, ad adeguare i rispettivi  ordinamenti
          alle norme fondamentali contenute nella medesima legge. 
              4. Gli enti locali provvedono,  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
          i rispettivi statuti e gli atti normativi da  essi  emanati
          ai principi dettati dalla presente legge.". 
              - Per il testo  vigente  dell'articolo  13  del  citato
          decreto-legge  n.  201  2011,  si  veda  nelle  note  comma
          all'articolo 1. 
              - L'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni  urgenti  per
          l'economia), reca "Semplificazione fiscale". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  del
          decreto-legge  30  dicembre   1993,   n.   557   (Ulteriori
          interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994): 
              "Art. 9. (Istituzione del catasto dei fabbricati.) 
              1. Al fine di  realizzare  un  inventario  completo  ed
          uniforme  del  patrimonio  edilizio,  il  Ministero   delle
          finanze provvede al censimento  di  tutti  i  fabbricati  o
          porzioni di  fabbricati  rurali  e  alla  loro  iscrizione,
          mantenendo  tale  qualificazione,  nel   catasto   edilizio
          urbano, che assumera'  la  denominazione  di  «catasto  dei
          fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre
          alla individuazione delle unita' immobiliari  di  qualsiasi
          natura che non hanno formato oggetto  di  dichiarazione  al
          catasto. Si provvede anche mediante  ricognizione  generale
          del territorio basata su informazioni derivanti da  rilievi
          aerofotografici. 
              2. Le modalita'  di  produzione  ed  adeguamento  della
          nuova cartografia a grande scala devono risultare  conformi
          alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del
          Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400.
          Con lo stesso decreto sono, altresi', determinati i modi  e
          i termini di attuazione di ogni  altra  attivita'  prevista
          dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12. 
              3. Ai fini del  riconoscimento  della  ruralita'  degli
          immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o  porzioni  di
          fabbricati   destinati   ad   edilizia   abitativa   devono
          soddisfare le seguenti condizioni: 
              a)  il  fabbricato   deve   essere   utilizzato   quale
          abitazione: 
              1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di
          altro diritto  reale  sul  terreno  per  esigenze  connesse
          all'attivita' agricola svolta; 
              2) dall'affittuario del terreno stesso o  dal  soggetto
          che con altro  titolo  idoneo  conduce  il  terreno  a  cui
          l'immobile e' asservito; 
              3) dai familiari conviventi a carico  dei  soggetti  di
          cui ai numeri  1)  e  2)  risultanti  dalle  certificazioni
          anagrafiche; da  coadiuvanti  iscritti  come  tali  a  fini
          previdenziali; 
              4) da soggetti titolari  di  trattamenti  pensionistici
          corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura; 
              5) da uno dei  soci  o  amministratori  delle  societa'
          agricole di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  29
          marzo 2004, n. 99,  aventi  la  qualifica  di  imprenditore
          agricolo professionale; 
              a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2)  e  5)  della
          lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica
          di imprenditore agricolo ed essere  iscritti  nel  registro
          delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580; 
              b) ; 
              c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere
          superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed  essere
          censito al catasto  terreni  con  attribuzione  di  reddito
          agrario.  Qualora  sul  terreno  siano  praticate   colture
          specializzate in serra o la funghicoltura o  altra  coltura
          intensiva,  ovvero  il  terreno  e'   ubicato   in   comune
          considerato montano ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,
          della legge 31 gennaio 1994,  n.  97,  il  suddetto  limite
          viene ridotto a 3.000 metri quadrati; 
              d) il volume di affari derivante da attivita'  agricole
          del soggetto che conduce il fondo deve risultare  superiore
          alla meta' del suo reddito complessivo,  determinato  senza
          far  confluire  in   esso   i   trattamenti   pensionistici
          corrisposti a seguito di attivita' svolta  in  agricoltura.
          Se il terreno e' ubicato in comune considerato  montano  ai
          sensi della citata legge n.  97  del  1994,  il  volume  di
          affari derivante da attivita'  agricole  del  soggetto  che
          conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto  del
          suo   reddito   complessivo,   determinato    secondo    la
          disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei
          soggetti  che  non  presentano  la  dichiarazione  ai  fini
          dell'IVA si presume pari al  limite  massimo  previsto  per
          l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre  1972,  n.
          633; 
              e)  i  fabbricati  ad  uso  abitativo,  che  hanno   le
          caratteristiche    delle    unita'    immobiliari    urbane
          appartenenti  alle  categorie  A/1  ed   A/8,   ovvero   le
          caratteristiche di lusso previste dal decreto del  Ministro
          dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato  in  attuazione
          dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n.  408,  e  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del  27  agosto  1969,  non
          possono comunque essere riconosciuti rurali. 
              3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi  carattere  di
          ruralita'  alle  costruzioni  strumentali  necessarie  allo
          svolgimento dell'attivita'  agricola  di  cui  all'articolo
          2135 del codice civile e in particolare destinate: 
              a) alla protezione delle piante; 
              b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
              c)  alla  custodia  delle  macchine   agricole,   degli
          attrezzi e delle scorte occorrenti per  la  coltivazione  e
          l'allevamento; 
              d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 
              e) all'agriturismo, in conformita'  a  quanto  previsto
          dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; 
              f) ad abitazione  dei  dipendenti  esercenti  attivita'
          agricole nell'azienda  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo
          determinato per un  numero  annuo  di  giornate  lavorative
          superiore a cento, assunti in  conformita'  alla  normativa
          vigente in materia di collocamento; 
              g) alle persone addette all'attivita'  di  alpeggio  in
          zona di montagna; 
              h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
              i) alla manipolazione,  trasformazione,  conservazione,
          valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
          anche se effettuate da cooperative e loro consorzi  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18  maggio
          2001, n. 228; 
              l)  all'esercizio  dell'attivita'  agricola   in   maso
          chiuso. 
              3-ter. Le porzioni di immobili di cui al  comma  3-bis,
          destinate  ad  abitazione,   sono   censite   in   catasto,
          autonomamente, in una delle categorie del gruppo A. 
              4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3,  si
          considera rurale anche il fabbricato che  non  insiste  sui
          terreni  cui  l'immobile  e'  asservito,  purche'  entrambi
          risultino  ubicati  nello  stesso  comune   o   in   comuni
          confinanti. 
              5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia  utilizzata
          congiuntamente da piu'  proprietari  o  titolari  di  altri
          diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu'  soggetti
          che conducono il fondo sulla base di un  titolo  idoneo,  i
          requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno  di  tali
          soggetti.  Qualora  sul  terreno  sul   quale   e'   svolta
          l'attivita' agricola insistano piu' unita'  immobiliari  ad
          uso abitativo,  i  requisiti  di  ruralita'  devono  essere
          soddisfatti distintamente. Nel caso  di  utilizzo  di  piu'
          unita' ad uso abitativo, da parte di componenti  lo  stesso
          nucleo  familiare,  il  riconoscimento  di  ruralita'   dei
          medesimi  e'  subordinato,  oltre  che  all'esistenza   dei
          requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo  di
          cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per
          un abitante e di un vano  catastale,  o,  comunque,  di  20
          metri quadrati per ogni altro abitante oltre il  primo.  La
          consistenza  catastale  e'  definita  in  base  ai  criteri
          vigenti per il catasto dei fabbricati. 
              6.  Non  si  considerano  produttive  di   reddito   di
          fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino
          soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a),
          c), d)  ed  e).  Lo  stato  di  non  utilizzo  deve  essere
          comprovato  da  apposita   autocertificazione   con   firma
          autenticata, attestante  l'assenza  di  allacciamento  alle
          reti   dei   servizi   pubblici   dell'energia   elettrica,
          dell'acqua e del gas. 
              7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, gia'
          in atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono registrati entro  il  30  aprile  1994.  Tale
          registrazione e' esente dall'imposta di registro. 
              8. Il termine di cui all'articolo  1,  comma  5,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,
          n. 165, come modificato dall'articolo 70,  comma  4,  della
          legge 30 dicembre  1991,  n.  413,  e  il  termine  di  cui
          all'articolo 52, secondo comma,  della  legge  28  febbraio
          1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati  al
          31 dicembre 1995. Le stesse  disposizioni  ed  il  predetto
          termine si applicano anche ai fabbricati destinati  ad  uso
          diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti
          di ruralita' di cui al comma 3. 
              9. Per  le  variazioni  nell'iscrizione  catastale  dei
          fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti
          di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa  luogo
          alla riscossione del  contributo  di  cui  all'articolo  11
          della legge 28 gennaio 1977, n.  10,  ne'  al  recupero  di
          eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito
          da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori  al  1°
          gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1°  gennaio  1994
          per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli
          immobili,  purche'  detti  immobili  siano  stati  oggetto,
          ricorrendone  i  presupposti,  di  istanza   di   sanatoria
          edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e  nei  termini
          previsti dalla legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  e  vengano
          dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995  (52),  con
          le   modalita'   previste   dalle   norme   di   attuazione
          dell'articolo  2,  commi  1-quinquies  ed  1-septies,   del
          decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. 
              10. 
              11.  Per  l'espletamento  e  la  semplificazione  delle
          operazioni di revisione generale  di  classamento  previste
          dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono
          applicare le modalita' previste dal comma 22  dell'art.  4,
          D.L.  19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  febbraio  1985,  n.  17.  Le
          revisioni del classamento delle unita' immobiliari  urbane,
          previste dal citato comma,  vengono  effettuate  anche  per
          porzioni  del  territorio  comunale.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle  unita'  immobiliari
          urbane  a  destinazione  ordinaria  sono  determinate   con
          riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La
          suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro
          delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1,  del  D.L.
          23 gennaio 1993,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla L. 24 marzo 1993, n. 75. 
              12. Al fine di consentire il decentramento dei  servizi
          catastali  ed  ipotecari,  la  completa  automazione  delle
          procedure di aggiornamento degli archivi catastali e  delle
          conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica
          ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema
          di   collegamento   con   interscambio   informativo    tra
          l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti  la
          professione notarile. Con apposito regolamento governativo,
          da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
          1988,   n.   400,   entro   centottanta   giorni,   sentiti
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni   italiani   ed   il
          Consiglio  nazionale  del  notariato,  sono  stabilite   le
          modalita'  di  attuazione,  accesso  ed  adeguamento  delle
          banche dati degli uffici del  Ministero  delle  finanze  da
          parte dei soggetti  sopra  indicati.  Il  regolamento  deve
          prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da  fissare
          con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   il
          conservatore puo' rifiutare, ai  sensi  dell'articolo  2674
          del codice civile, di ricevere note e titoli e di  eseguire
          la  trascrizione  di  atti   tra   vivi   contenenti   dati
          identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di
          costituzione  di  diritti  reali,  non  conformi  a  quelli
          acquisiti al sistema alla  data  di  redazione  degli  atti
          stessi, ovvero, nel caso  di  non  aggiornamento  dei  dati
          catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute
          nelle  norme   di   attuazione   dell'articolo   2,   commi
          1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio  1993,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
          1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti,
          altresi', nuovi criteri per la definizione delle modalita',
          dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie  di  atti
          rilasciati dalle conservatorie dei registri  immobiliari  e
          dal catasto con apparecchiature elettroniche. 
              13. Nel regolamento  deve,  altresi',  essere  previsto
          che,  a  far  tempo   dall'attivazione   del   sistema   di
          collegamento di  cui  al  comma  12,  i  comuni  forniscono
          all'amministrazione    finanziaria    i    dati    relativi
          all'assetto, alla utilizzazione e  alla  modificazione  del
          territorio, utili all'adeguamento del sistema  catastale  e
          della   pubblicita'   immobiliare   e    possono    fornire
          direttamente agli interessati i servizi di consultazione  e
          certificazione delle informazioni acquisite al sistema.  In
          tal caso la misura dei diritti  e  delle  tasse  ipotecarie
          vigenti per la consultazione e' aumentata del 20 per  cento
          e al comune spetta una quota pari ad un terzo  dell'importo
          complessivo dovuto. Qualora si renda necessario  richiedere
          che  negli  atti  soggetti  a  trascrizione  od  iscrizione
          vengano dichiarati dati ulteriori relativi  agli  immobili,
          nonche'  alla  loro  conformita'  con  le  rappresentazioni
          grafiche in catasto, le relative  modalita'  e  tempi  sono
          stabiliti con appositi regolamenti governativi,  nei  quali
          e' prevista per i privati anche la facolta' di fornire tali
          dati mediante autocertificazione, ai sensi  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15. 
              14. Una quota pari ad un terzo  dei  maggiori  introiti
          dell'imposta comunale  sugli  immobili  dovuta  per  l'anno
          1994, derivanti dai versamenti effettuati  ai  sensi  delle
          disposizioni  del  presente  articolo,  e'   destinata   ad
          integrare  i  fondi  per  i  progetti  innovativi  di   cui
          all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo   12
          febbraio  1993,  n.  39.  Tale  integrazione  ha  per  fine
          l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli  scopi
          indicati nel primo periodo  del  comma  13.  Alle  predette
          attivita'  provvede  l'Autorita'  per  l'informatica  nella
          pubblica  amministrazione,  d'intesa   con   l'Associazione
          nazionale comuni italiani. Con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          finanze, vengono definite le  modalita'  di  istituzione  e
          gestione del  servizio.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze vengono stabilite le modalita'  di  individuazione,
          riparto e versamento della quota di gettito sopra  indicata
          da parte dei concessionari della riscossione.".