((Art. 2-bis 
 
Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato  a
                               parenti 
 
   1.  Nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della   disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013,
limitatamente alla seconda rata dell'imposta  municipale  propria  di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e   successive   modificazioni,   i   comuni    possono    equiparare
all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione  della  suddetta
imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In
caso di piu' unita' immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo
soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo
puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun  comune
definisce   i   criteri   e   le   modalita'    per    l'applicazione
dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi  compreso  il  limite
dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  al
quale subordinare la fruizione del beneficio. 
  2. Al  fine  di  assicurare  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e  di  Bolzano  il  ristoro  dell'ulteriore  minor  gettito
dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma
1, e' attribuito ai  comuni  medesimi  un  contributo,  nella  misura
massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013,  secondo
le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  testo  vigente  dell'articolo  13  del   citato
          decreto-legge n. 211  del  2011,  vedasi  nelle  note  all'
          articolo 1. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              " Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata.) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni . 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici . 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".