Art. 2 
 
 
                         Diritto allo studio 
 
  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per  il
diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo  integrativo
statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui. 
  2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti degli importi previsti per  ciascun  anno,  sono  esclusi  dai
limiti del patto di stabilita' interno delle regioni. 
  (( 2-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
secondo modalita' da definire con  successivo  decreto  ministeriale,
invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti
agli ultimi due anni di corso  delle  scuole  secondarie  di  secondo
grado, per via telematica, un opuscolo  informativo  sulle  borse  di
studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei
criteri e delle modalita' per accedervi, nonche' degli indirizzi  web
di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio. 
  2-ter. Alla lettera c) del comma 1  dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo  le  parole:  «delle  regioni»
sono inserite le seguenti: «, oltre al gettito di  cui  alla  lettera
b),». 
  2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale  delle  somme  di
cui al comma 1 al fondo integrativo statale  per  la  concessione  di
borse di studio, di cui all'articolo 18 del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo della lettera a) comma 1, dell'art.
          18, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
          della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
          studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f),  e  al  comma  6),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126: 
              "Art. 18. Sistema di finanziamento 
              1. Nelle more della completa definizione dei LEP  e  di
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire  gli
          strumenti ed i servizi per il pieno successo  formativo  di
          cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci  e
          meritevoli, anche se  privi  di  mezzi,  che  presentino  i
          requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
          con le seguenti modalita': 
              a) dal fondo integrativo statale per la concessione  di
          borse  di  studio,  appositamente  istituito  a   decorrere
          dall'anno finanziario 2012 nello stato  di  previsione  del
          Ministero, sul quale confluiscono  le  risorse  previste  a
          legislazione vigente dall'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147,  e  di
          cui all'articolo 33, comma  27,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, e da assegnare  in  misura  proporzionale  al
          fabbisogno finanziario delle regioni; 
              (Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  della  lettera  c),  comma   1,
          dell'art. 18, del citato  Decreto  Legislativo  n.  68  del
          2012, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 18. Sistema di finanziamento 
              1. Nelle more della completa definizione dei LEP  e  di
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire  gli
          strumenti ed i servizi per il pieno successo  formativo  di
          cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci  e
          meritevoli, anche se  privi  di  mezzi,  che  presentino  i
          requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
          con le seguenti modalita': 
              a) (Omissis). 
              b)  dal  gettito  derivante  dall'importo  della  tassa
          regionale per il diritto allo studio  istituita,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 20, 21, 22  e  23,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; 
              c) dalle risorse proprie delle regioni,oltre al gettito
          di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40  per
          cento  dell'assegnazione  relativa  al  fondo   integrativo
          statale.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   48   del   Decreto
          Legislativo 6 settembre 2011 n.  159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136.), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  28  settembre
          2011, n. 226, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 48. Destinazione dei beni e delle somme 
              1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: 
              a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere
          utilizzate per la gestione di altri beni confiscati  o  che
          non debbano essere utilizzate  per  il  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo mafioso; 
              b) le somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili,  anche  registrati,
          confiscati,  compresi  i   titoli   e   le   partecipazioni
          societarie, al netto del ricavato della  vendita  dei  beni
          finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
          mafioso; 
              c)  le  somme  derivanti  dal  recupero   dei   crediti
          personali. Se la procedura di  recupero  e'  antieconomica,
          ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore
          svolti anche attraverso gli organi di polizia, il  debitore
          risulti  insolvibile,   il   credito   e'   annullato   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia. 
              1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale  delle
          somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la
          concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18  del
          decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
                
              2. La disposizione del comma  1  non  si  applica  alle
          somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
          ai beni aziendali confiscati. 
              3. I beni immobili sono: 
              a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
          idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
          allo   svolgimento   delle   attivita'   istituzionali   di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
              b)  mantenuti  al  patrimonio  dello  Stato  e,  previa
          autorizzazione  del   Ministro   dell'interno,   utilizzati
          dall'Agenzia per finalita' economiche; 
              c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
          via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
          Gli enti territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito
          elenco dei beni confiscati ad essi  trasferiti,  che  viene
          periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso  pubblico  con
          adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i  dati
          concernenti   la    consistenza,    la    destinazione    e
          l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
          terzi, i  dati  identificativi  del  concessionario  e  gli
          estremi, l'oggetto e la durata  dell'atto  di  concessione.
          Gli enti territoriali, anche  consorziandosi  o  attraverso
          associazioni, possono amministrare direttamente il bene  o,
          sulla  base  di   apposita   convenzione,   assegnarlo   in
          concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei  principi
          di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
          convenzione  disciplina  la  durata,  l'uso  del  bene,  le
          modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
          risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
          non  assegnati  possono  essere   utilizzati   dagli   enti
          territoriali per finalita' di lucro e i  relativi  proventi
          devono  essere  reimpiegati  esclusivamente  per  finalita'
          sociali. Se  entro  un  anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri  sostitutivi.  Alla  scadenza  di  sei  mesi  il
          sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
          stato della procedura; 
              d) trasferiti al patrimonio del comune  ove  l'immobile
          e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo  74
          del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
          ad associazioni,  comunita'  o  enti  per  il  recupero  di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile. Se entro un anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi. 
              4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni  di  cui
          al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto  delle  spese
          di  conservazione  ed  amministrazione,  al   Fondo   unico
          giustizia, per  essere  versati  all'apposito  capitolo  di
          entrata del bilancio dello Stato e riassegnati  allo  stato
          di  previsione  del  Ministero  dell'interno  al  fine   di
          assicurare il potenziamento dell'Agenzia. 
              5. I beni di cui al comma 3, di cui non  sia  possibile
          effettuare  la  destinazione  o  il  trasferimento  per  le
          finalita'  di  pubblico  interesse  ivi  contemplate,  sono
          destinati  con  provvedimento  dell'Agenzia  alla  vendita,
          osservate,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          codice  di  procedura  civile.  L'avviso  di   vendita   e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e  dell'avvenuta
          pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
          dell'Agenzia  del  demanio   e   della   prefettura-ufficio
          territoriale del Governo della  provincia  interessata.  La
          vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore  a
          quello  determinato  dalla   stima   formulata   ai   sensi
          dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla  data
          di pubblicazione dell'avviso  di  vendita,  non  pervengano
          all'Agenzia  proposte  di  acquisto  per  il  corrispettivo
          indicato al terzo periodo, il prezzo minimo  della  vendita
          non puo', comunque, essere determinato in misura  inferiore
          all'80 per cento del valore  della  suddetta  stima.  Fatto
          salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la
          vendita e' effettuata agli  enti  pubblici  aventi  tra  le
          altre     finalita'     istituzionali     anche      quella
          dell'investimento    nel    settore    immobiliare,    alle
          associazioni di categoria che assicurano maggiori  garanzie
          e utilita' per il perseguimento dell'interesse  pubblico  e
          alle fondazioni bancarie. I beni  immobili  acquistati  non
          possono essere alienati, nemmeno parzialmente,  per  cinque
          anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita  e
          quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
          disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12  del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  18  maggio  1978,   n.   191.
          L'Agenzia richiede al prefetto della provincia  interessata
          un parere obbligatorio, da esprimere  sentito  il  Comitato
          provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,  e  ogni
          informazione utile affinche' i beni non  siano  acquistati,
          anche per interposta persona, dai soggetti ai quali  furono
          confiscati,  da  soggetti  altrimenti  riconducibili   alla
          criminalita' organizzata  ovvero  utilizzando  proventi  di
          natura illecita. 
              6. Il personale delle Forze armate e il personale delle
          Forze di polizia possono  costituire  cooperative  edilizie
          alle  quali  e'  riconosciuto   il   diritto   di   opzione
          prioritaria sull'acquisto dei beni destinati  alla  vendita
          di cui al comma 5. 
              7.  Gli  enti  territoriali   possono   esercitare   la
          prelazione all'acquisto dei beni di cui  al  comma  5.  Con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita'  e
          le ulteriori disposizioni occorrenti per  l'attuazione  del
          presente  comma.  Nelle  more  dell'adozione  del  predetto
          regolamento e' comunque possibile  procedere  alla  vendita
          dei beni. 
              8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio  dello
          Stato e destinati, con provvedimento  dell'Agenzia  che  ne
          disciplina le modalita' operative: 
              a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive  di
          continuazione o di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a
          titolo  oneroso,  a  societa'  e  ad  imprese  pubbliche  o
          private, ovvero a titolo gratuito,  senza  oneri  a  carico
          dello  Stato,  a  cooperative  di   lavoratori   dipendenti
          dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
          privilegiate le soluzioni che garantiscono il  mantenimento
          dei  livelli  occupazionali.  I  beni  non  possono  essere
          destinati  all'affitto  alle  cooperative   di   lavoratori
          dipendenti dell'impresa confiscata se taluno  dei  relativi
          soci e'  parente,  coniuge,  affine  o  convivente  con  il
          destinatario della confisca, ovvero nel  caso  in  cui  nei
          suoi confronti sia stato adottato taluno dei  provvedimenti
          indicati nell'articolo 15, commi 1  e  2,  della  legge  19
          marzo 1990, n. 55; 
              b) alla vendita, per un corrispettivo non  inferiore  a
          quello determinato dalla  stima  eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia; 
              c) alla  liquidazione,  qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b). 
              9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla  vendita  o
          dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8  affluiscono,
          al netto delle spese sostenute, al  Fondo  unico  giustizia
          per essere versati all'apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio  dello  Stato  e  riassegnati  per  le   finalita'
          previste dall'articolo 2, comma  7,  del  decreto-legge  16
          settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13  novembre
          2008, n. 181. 
              10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui  al
          comma 5, al netto delle spese per la gestione e la  vendita
          degli stessi, affluiscono  al  Fondo  unico  giustizia  per
          essere  riassegnati,  previo  versamento  all'entrata   del
          bilancio dello Stato, nella misura  del  50  per  cento  al
          Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della   sicurezza
          pubblica e del soccorso pubblico e, nella  restante  misura
          del  50  per  cento,  al  Ministero  della  giustizia,  per
          assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
          giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza
          con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica. 
              11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
          beni  aziendali  l'Agenzia  procede  mediante   licitazione
          privata  ovvero,  qualora  ragioni  di  necessita'   o   di
          convenienza,  specificatamente  indicate  e  motivate,   lo
          richiedano,  mediante  trattativa  privata.  Sui   relativi
          contratti e' richiesto il parere di organi consultivi  solo
          per  importi  eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso   di
          licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di  trattativa
          privata. 
              12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
          possono essere utilizzati  dall'Agenzia  per  l'impiego  in
          attivita' istituzionali ovvero destinati  ad  altri  organi
          dello Stato, agli enti territoriali o  ad  associazioni  di
          volontariato che operano nel sociale. 
              12-bis. Sono destinati  in  via  prioritaria  al  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,
          macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro  mezzo
          per uso speciale, funzionali  alle  esigenze  del  soccorso
          pubblico. 
              13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e
          dei commi 3 e 8 del presente articolo  sono  immediatamente
          esecutivi. 
              14. I trasferimenti e le cessioni di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta. 
              15.  Quando  risulti  che  i   beni   confiscati   dopo
          l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche  per
          interposta  persona,  nella  disponibilita'  o   sotto   il
          controllo  del  soggetto  sottoposto  al  provvedimento  di
          confisca, si puo' disporre la  revoca  dell'assegnazione  o
          della destinazione da parte  dello  stesso  organo  che  ha
          disposto il relativo provvedimento.".