Art. 2 Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida 1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento. 2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro del'economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente regolamento. 3. Le regole tecniche relative alle modalita' di emissione della fattura elettronica, nonche' alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento. 4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio. 5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono contenute nel documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento.
Note all'art. 2: - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008 (Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche' delle relative attribuzioni e competenze), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2008, n. 103. - Per il testo dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note alle premesse.