Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  e  al
relativo Protocollo di modifica di cui all'articolo  1,  a  decorrere
dalla data della loro entrata in  vigore,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo 30 della Convenzione  stessa  e  dall'articolo
VII del Protocollo stesso. 
  2. Con provvedimento  del  Direttore  generale  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  adottato  d'intesa  con  il
Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sono  definite  le  modalita'
applicative  delle  disposizioni   previste   dall'articolo   V   del
Protocollo di modifica di cui all'articolo 1.