Art. 2 
 
Disposizioni in materia di prestazione  transfrontaliera  di  servizi
  dei  consulenti  di   proprieta'   industriale.   Caso   EU   Pilot
  2066/11/MARK. 
 
  1. All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.  30,  il  comma  4  e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 203  del  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta'  industriale,
          a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n.  273)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
          S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 203  (Requisiti  per  l'iscrizione).  -  1.  Puo'
          essere  iscritta  all'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
          industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: 
              a)   abbia   il   godimento    dei    diritti    civili
          nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona  condotta
          civile e morale; 
              b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli  Stati
          membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri
          nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; 
              c)  abbia  un  domicilio  professionale  in  Italia   o
          nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno  Stato
          membro di essa, il requisito del domicilio professionale in
          Italia non e' richiesto se si tratti  di  un  cittadino  di
          Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani
          l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito; 
              d) abbia  superato  l'esame  di  abilitazione,  di  cui
          all'art.  207  o  abbia  superato  la  prova   attitudinale
          prevista per i  consulenti  in  proprieta'  industriale  al
          comma 2 dell'art. 6  del  decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 115. 
              2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine
          su presentazione di una istanza accompagnata dai  documenti
          comprovanti il possesso dei requisiti di  cui  al  comma  1
          ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
          L'avvenuta  iscrizione  e'   prontamente   comunicata   dal
          Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
              3. I soggetti di cui all'art.  201,  comma  4-bis,  che
          intendono  esercitare  l'attivita'  di  rappresentanza   in
          Italia a titolo occasionale  e  temporaneo  si  considerano
          automaticamente  iscritti  all'albo   dei   consulenti   in
          proprieta'  industriale,  previa  trasmissione   da   parte
          dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di
          cui all'art. 10, del decreto legislativo 9  novembre  2007,
          n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini  dell'applicazione
          delle  norme  professionali,  di  carattere  professionale,
          legale  o  amministrativo,   direttamente   connesse   alla
          qualifica professionale. 
              4. (abrogato).".