Art. 2 
 
 
             Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 
 
  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata  dal  decreto
legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204,  recante  attuazione  della
direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva  91/477/CEE  relativa
al controllo dell'acquisizione  e  della  detenzione  di  armi,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite  le
seguenti: «, nonche' di armi comuni da sparo, salvo  quanto  previsto
per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di
armi  antiche,  con  caricatori  o  serbatoi,  fissi   o   amovibili,
contenenti un numero superiore a 5 colpi per le  armi  lunghe  ed  un
numero superiore a 15 colpi  per  le  armi  corte,  nonche'  di  tali
caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per  attenuare
il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di  armi  antiche  e'
ammesso un numero di colpi non superiore a 10»; 
  2) al terzo comma, le parole: «la  commissione  consultiva  di  cui
all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «il  Banco  nazionale
di prova»; 
  3) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Non
sono armi gli strumenti ad aria compressa o  gas  compresso  a  canna
liscia e a funzionamento  non  automatico,  destinati  al  lancio  di
capsule sferiche  marcatrici  biodegradabili,  prive  di  sostanze  o
preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  3
febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non  superiore
a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a  12,7  millimetri  e
non superiore a 17,27 millimetri. Il  Banco  nazionale  di  prova,  a
spese  dell'interessato,  procede  a  verifica  di  conformita'   dei
prototipi dei medesimi  strumenti.  Gli  strumenti  che  erogano  una
energia cinetica superiore a  7,5  joule  possono  essere  utilizzati
esclusivamente per attivita'  agonistica.  In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni di cui al presente comma, si applica  la  sanzione
amministrativa di cui all'articolo 17-bis,  primo  comma,  del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno
sono definite le  disposizioni  per  l'acquisto,  la  detenzione,  il
trasporto, il porto e l'utilizzo degli  strumenti  da  impiegare  per
l'attivita' amatoriale e per quella agonistica.»; 
  4) al quarto comma, dopo la parola: «corrosive,» sono  inserite  le
seguenti:  «o  capsule  sferiche  marcatrici,   diverse   da   quelle
consentite a norma del terzo comma ed»; 
  b) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: «e  riconosciuta  con
provvedimento del Ministero dell'interno. Con  decreto  del  Ministro
dell'interno sono definite le modalita' di  attuazione  del  presente
comma» sono soppresse; 
  c) all'articolo 12 il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Non
puo' essere autorizzata l'importazione di armi comuni  da  sparo  che
non abbiano superato  la  verifica  di  cui  all'articolo  23,  comma
12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»; 
  d) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma dopo le parole:  «conformi  ai  tipi  catalogati»
sono inserite le seguenti: «ovvero non superino la  verifica  di  cui
all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135,»; 
  2) il sesto comma e' abrogato; 
  e) all'articolo 15, il primo comma e' sostituito dal  seguente:  «I
cittadini italiani residenti all'estero o  dimoranti  all'estero  per
ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono
ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la
licenza di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno  1931,  n.
773, per finalita' sportive o di  caccia,  provviste  del  numero  di
matricola, nonche' di armi comuni da sparo per finalita'  commerciali
ai soli fini espositivi durante  fiere,  esposizioni,  mostre,  o  di
valutazione e riparazione.»; 
  f) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il rilascio  della
licenza di polizia, singola,  multipla  e  globale,  fatte  salve  le
previsioni di cui all'articolo 1, comma  11,  della  legge  9  luglio
1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012,
n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di  ogni  tipo  e'
subordinato  all'applicazione  del  disposto  dell'articolo  11   del
regolamento (CE) n. 258/2012.»; 
  2) al terzo comma il  primo  periodo  e'  soppresso  e  al  secondo
periodo le parole: «A tal fine, il titolare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il titolare»; 
  3) al quinto comma dopo le parole: «di caccia»  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti: «, ovvero di armi comuni da  sparo  per  finalita'
commerciali ai  soli  fini  espositivi  durante  fiere,  esposizioni,
mostre, o di valutazione e riparazione»; 
  g) all'articolo 22, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte,  a  spese
dell'interessato, a verifica del Banco nazionale  di  prova,  che  vi
apporra' specifico punzone.»; 
  h) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo  comma  al  numero  1),  dopo  le  parole:  «precedente
articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non sottoposte  alla
verifica  di  cui  all'articolo  23,   comma   12-sexiesdecies,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»; 
  2) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Non e' punibile,  ai
sensi  del   presente   articolo,   per   la   mancanza   dei   segni
d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne
effettua il trasporto per la presentazione  del  prototipo  al  Banco
nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di  cui
all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11.».