Art. 2 Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal regolamento anagrafico 1. Ferma restando la disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dei servizi dalla stessa erogati secondo le modalita' stabilite dai decreti attuativi previsti dall'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti tra comuni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono effettuate in cooperazione applicativa, ovvero mediante sistemi di posta elettronica, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 82, del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale. 2. Le comunicazioni e le trasmissioni effettuate per posta elettronica, di cui al comma 1, sono valide qualora la provenienza delle stesse e' verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le modalita' indicate nell'art. 1, comma 3.