Art. 2 
 
           Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti 
           e documenti previsti dal regolamento anagrafico 
 
  1. Ferma  restando  la  disciplina  dell'Anagrafe  Nazionale  della
Popolazione Residente e dei servizi dalla stessa erogati  secondo  le
modalita' stabilite dai decreti attuativi previsti dall'art.  62  del
decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  le  comunicazioni  e  le
trasmissioni di atti e documenti tra comuni, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  sono  effettuate
in  cooperazione  applicativa,  ovvero  mediante  sistemi  di   posta
elettronica, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto  legislativo
n. 82, del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale. 
  2.  Le  comunicazioni  e  le  trasmissioni  effettuate  per   posta
elettronica, di cui al comma 1, sono valide  qualora  la  provenienza
delle stesse e' verificata, ai  sensi  dell'art.  47,  comma  2,  del
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  mediante  le  modalita'
indicate nell'art. 1, comma 3.