(( Art. 2-bis 
 
 
       Proroga di termini in materia di magistratura onoraria 
 
  1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «il cui mandato scade il 31 dicembre 2013»  sono
inserite le seguenti: «o il 31 dicembre 2014»; 
  b) le parole: «nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro
il 31 dicembre 2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  i
giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015»; 
  c) le parole: «e, comunque, non oltre il  31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non  oltre  il  31  dicembre
2015». 
  2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo  19  febbraio
1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: «non oltre il  31
dicembre 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non  oltre  il  31
dicembre 2015». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  290  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «290. Al fine di non ostacolare l'attuazione  in  corso
          della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici
          onorari di tribunale e i vice procuratori  onorari  il  cui
          mandato scade il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre  2014  e
          per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma
          dell'art.  42-quinquies,  primo   comma,   dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il
          31  dicembre  2015  e  per  i  quali  non   e'   consentita
          un'ulteriore conferma a norma dell'art. 7, comma  1,  della
          legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
          sono   ulteriormente   prorogati    nell'esercizio    delle
          rispettive  funzioni  fino  alla  riforma  organica   della
          magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre
          2015; conseguentemente all'art. 245, comma 1,  del  decreto
          legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non  oltre
          il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle  seguenti:  «non
          oltre il 31 dicembre 2014»». 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  245  del
          decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,  e  successive
          modificazioni (Norme in materia di istituzione del  giudice
          unico di  primo  grado),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «245. 1. Le disposizioni del regio decreto  30  gennaio
          1941, n. 12, come  modificate  o  introdotte  dal  presente
          decreto, in forza delle quali  possono  essere  addetti  al
          tribunale ordinario e alla procura della Repubblica  presso
          il tribunale ordinario  magistrati  onorari,  si  applicano
          fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del
          ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a  norma
          dell'art.  106,  secondo  comma,  della   Costituzione,   e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2015.».