Art. 2 
 
            Modelli di rapporto di efficienza energetica 
 
  1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli  interventi  di
controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  74/2013,  su   impianti   termici   di
climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW
e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di  12
kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il  rapporto  di
controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8,  comma  5,  (di
seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli  allegati
II, III, IV e V del presente decreto. 
  2. Il comma 1 non  si  applica  agli  impianti  termici  alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo  3
marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.